Ordinanza — n. 38340/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAeguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GASHI BRAHIM nato il 14/09/1978 avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Bologna confermava la sentenza con cui il tribunale di Bologna, in data 12.5.2020, aveva condannato Gashi Brahim alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato in rubrica ascrittogli.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 38340/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché il ricorrente svolge rilievi di merito sulla dosimetria della pena, non consentiti in sede di legittimità, a fronte di una motivazione del tutto esaustiva sul punto, incentrata sulla gravità dei fatti e, in particolare, sulla entità cospicua del danno arrecato e la spregiudicatezza della condotta del reo, nonché sulla negativa personalità del ricorrente, desunta dall'esistenza a suo carico di plurimi precedenti specifici, in conformità ai parametri indicati dall' art. 133, c.p.
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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GASHI BRAHIM nato il 14/09/1978 avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Bologna confermava la sentenza con cui il tribunale di Bologna, in data 12.5.2020, aveva condannato Gashi Brahim alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato in rubrica ascrittogli.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché il ricorrente svolge rilievi di merito sulla dosimetria della pena, non consentiti in sede di legittimità, a fronte di una motivazione del tutto esaustiva sul punto, incentrata sulla gravità dei fatti e, in particolare, sulla entità cospicua del danno arrecato e la spregiudicatezza della condotta del reo, nonché sulla negativa personalità del ricorrente, desunta dall'esistenza a suo carico di plurimi precedenti specifici, in conformità ai parametri indicati dall' art. 133, c.p.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro temila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in