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Ordinanza — n. 38338/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38338/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38338/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: IRRERA GIUSEPPE nato a MESSINA il 03/01/1948 ADAMO ASSUNTA nato a MESSINA il 15/09/1963 IRRERA GABRIELE nato a MESSINA il 06/05/1985 avverso l'ordinanza del 30/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Messina dichiarava inammissibile, per tardività, l'appello proposto da Irrera Giuseppe, Adamo Assunta e Irrera Gabriele avverso la sentenza pronunciata nei loro confronti dal tribunale di Messina in data 16.7.2017.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 38338/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere questi ultimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

Parole chiave

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procedimento in contumacia assenza ingiustificata notificazione viziata omissione di soccorso inosservanza del termine obbligo di comparizione all'udienza
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: IRRERA GIUSEPPE nato a MESSINA il 03/01/1948 ADAMO ASSUNTA nato a MESSINA il 15/09/1963 IRRERA GABRIELE nato a MESSINA il 06/05/1985 avverso l'ordinanza del 30/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Messina dichiarava inammissibile, per tardività, l'appello proposto da Irrera Giuseppe, Adamo Assunta e Irrera Gabriele avverso la sentenza pronunciata nei loro confronti dal tribunale di Messina in data 16.7.2017.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione i suddetti imputati, con un unico atto di impugnazione, lamentando violazione di legge, per omessa notifica ai prevenuti, dichiarati assenti nel giudizio di primo grado, dell'estratto della sentenza pronunciata in loro assenza.

3. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili, perché sorretti da motivi manifestamente infondati. Come da tempo chiarito dall'orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità, proprio in sede di interpretazione del disposto dell'art. 442, co. 3, c.p.p., su cui si concentra l'attenzione dei ricorrenti, la sentenza emessa a seguito di rito abbreviato non deve essere notificata all'imputato che non sia comparso per tutto il corso del giudizio, in quanto la previsione contenuta negli artt. 442, comma 3, c.p.p., e 134 disp. att. stesso codice deve ritenersi implicitamente abrogata dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, che ha introdotto la nuova disciplina sull'assenza, volta a garantire l'effettiva conoscenza del processo e a ricondurre ad una determinazione consapevole e volontaria la mancata partecipazione dell'imputato, rappresentato ad ogni effetto del suo difensore, e ha modificato, altresì, l'art. 548, comma 3, cod. proc. pen., eliminando l'obbligo di notifica dell'avviso di deposito della sentenza all'imputato contumace (cfr., ex plurímis, Cass.

Sez. 1, n. 31049 del 22/05/2018, Rv. 273485; Cass., Sez. 5, n. 22831 del 22/03/2019, Rv. 275405).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere questi ultimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro trnila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma lì 8.