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Ordinanza — n. 38333/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to merit arguments and lack of specific grounds for generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38333/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs. The appellant challenged a partial reform of a summary judgment, arguing for a re-evaluation of evidence and excessive sentencing without generic mitigating circumstances. The court rejected these claims as they constituted merit-based arguments and a generic revaluation of facts, which are precluded at the appellate stage.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 624 bis c.p.; Art. 133 c.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate evidence or assess the severity of the penalty, and generic mitigating circumstances are denied based on prior criminal records.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic mitigating circumstances prior criminal records summary procedure reform merit arguments preclusion abbandono del procedimento per truffa licenziamento per furto remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 624 bis c.p.
vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di cui all'art. 624 bis, c.p.;
Art. 133 c.p.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289
ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289), nel caso in esame fondata su di un approfondito e coerente percorso motivazionale, con cui il ricorrente, in ultima analisi, non si confronta realmente.
Cass., sez. IV, 28/05/2013, n. 24172
133, c.p., conformemente all'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, che giustifica il diniego delle attenuanti generiche anche solo sulla base dell'esistenza di precedenti penali (cfr., ex plurimis, Cass., sez. IV, 28/05/2013, n. 24172; Cass., sez.
Cass., sez. III, 23/04/2013, n. 23055
24172; Cass., sez. III, 23/04/2013, n. 23055, rv.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANGANELLO ALFONSO nato a SANREMO il 30/07/1971 avverso la sentenza del 21/05/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Palermo riformava parzialmente in senso favorevole al reo la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Agrigento, in data 2.5.2019, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato Manganello Alfonso alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati in rubrica ascrittigli.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato lamentando:

1) vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di cui all'art. 624 bis, c.p.;

2) vizio di motivazione in ordine alla determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivamente severo, ed al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per le seguenti ragioni.

4. Ed invero con il primo motivo di ricorso il ricorrente propone una mera e del tutto generica rivalutazione del compendio probatorio operata dal giudice di secondo grado, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289), nel caso in esame fondata su di un approfondito e coerente percorso motivazionale, con cui il ricorrente, in ultima analisi, non si confronta realmente.

5. Inammissibile appare anche il secondo motivo di ricorso, in quanto con esso il ricorrente involge profili di merito sull'entità della pena, dovendosi, al tempo stesso, rilevare che la corte territoriale ha correttamente individuato nella sussistenza di "plurimi, gravi e specifici" precedenti penali a carico del prevenuto l'ostacolo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, facendo, pertanto, corretto uso dei criteri fissati dall'art. 133, c.p., conformemente all'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, che giustifica il diniego delle attenuanti generiche anche solo sulla base dell'esistenza di precedenti penali (cfr., ex plurimis, Cass., sez. IV, 28/05/2013, n. 24172; Cass., sez. III, 23/04/2013, n. 23055, rv. 256172).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, posto che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in