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Ordinanza — n. 38330/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to substantiate non-prosecution grounds under Italian Criminal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38330/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a conviction for theft by arguing for a statutory cause of non-prosecution under Article 131 bis of the Criminal Code. The court rejected this claim because the appellant merely repeated previous arguments without providing new reasoning or addressing the defendant's negative personality and the gravity of the overall conduct.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal challenging a conviction based on a statutory cause of non-prosecution is inadmissible if the appellant fails to provide specific and logical reasoning to substantiate the claim, instead merely reiterating previously dismissed arguments without confronting the court's established assessment of the defendant's personality and the overall gravity of the conduct.

Parole chiave

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cause of non-prosecution Article 131 bis Criminal Code inadmissible appeal negative personality procedural costs reiteration of arguments Criminal Procedure Code risarcimento alle vittime di reati

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis c.p.
Avverso la sentenza del giudice di pace, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento in suo favore della causa di non punibilità, di cui all'art. 131 bis, c.p.
Art. 616 c.p.p.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019
131 bis, c.p., già disattese dalla corte territoriale, attraverso specifica e logica motivazione, con cui l'imputato in realtà non si confronta (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv.
Cass., Sez. 5, n. 34830 del 23/10/2020
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIARAMONTE PAOLO nato a BORDIGHERA il 27/02/1970 avverso la sentenza del 12/11/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Genova confermava la sentenza con cui il tribunale di Imperia, in data 14.3.2017, aveva condannato Chiaramonte Paolo alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex art. 612, co. 1 e 2, c.p., in rubrica ascrittogli.

2. Avverso la sentenza del giudice di pace, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento in suo favore della causa di non punibilità, di cui all'art. 131 bis, c.p.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché con esso il ricorrente ripropone acriticamente le censure sulla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, c.p., già disattese dalla corte territoriale, attraverso specifica e logica motivazione, con cui l'imputato in realtà non si confronta (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710), spiegando le ragioni che non consentono di riconoscere tale causa di non punibilità, in considerazione della gravità complessiva della condotta addebitabile al reo e della sua negativa personalità, desumibile dai numerosi precedenti penali a suo carico, anche per lesioni personali e violenza privata, conformemente al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in subiecta materia, che impone, per l'appunto, una complessiva ed unitaria valutazione sulla tenuità del fatto, svolta alla stregua delle circostanze della fattispecie concreta (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 34830 del 23/10/2020, Rv. 280397) 4.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, posto che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma lì 8.