Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic merit-based criticisms and lack of specific argumentation against lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Amariei Liviu inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The appellant argued that the lower courts failed to prove his subjective intent regarding the crime of false accusation, specifically claiming he did not understand Italian and thus could not comprehend the request for his details. The court rejected these grounds as generic merit-based criticisms that merely repeated arguments already dismissed on appeal without providing specific, reasoned counter-arguments to the lower court's detailed motivation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616, comma 1, c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it contains only generic criticisms of merit that fail to specifically address and refute the reasoning of the lower court, thereby lacking the required argumentative function.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMARIEI LIVIU nato il 19/08/1988 avverso la sentenza del 10/01/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Torino confermava la sentenza con cui il tribunale di Biella, in data 3.10.2018, aveva condannato Amariei Liviu alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex art. 495, c.p., in rubrica ascrittogli.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del fatto per cui il ricorrente è stato condannato; alla mancata dimostrazione dell'elemento soggettivo del reato, non essendo stato provato che l'Amariei comprendesse la lingua italiana e, dunque, fosse in grado di capire la richiesta di fornire le proprie generalità, proveniente dagli agenti operanti; alla mancata concessione in suo favore del beneficio della sospensione condizionale della pena.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure eminentemente di merito e generiche, che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione il ricorrente, in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).
4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma lì 8.6