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Ordinanza — n. 38327/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on attempt vs. consummated theft and lack of minor damage mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38327/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the defendant's claims regarding the correlation between charges and judgment and the lack of statutory mitigation for minor damage. The appellate court had already reclassified the crime from aggravated theft to attempted theft, and the defendant failed to provide specific factual evidence proving the stolen goods (an MP3 player and headphones worth €50.80) constituted minimal damage. Consequently, the Court ruled that the procedural defects were non-existent and the appeal lacked the necessary factual basis to warrant reconsideration.

Regesto Legislator

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Art. 521 c.p.p.; Art. 62, n. 4 c.p.: The violation of the correlation principle requires a radical transformation of the factual hypothesis, not mere material errors, and mitigation for minor damage requires objective proof of negligible financial loss.

Parole chiave

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correlation principle violation attempted theft reclassification minor damage mitigation cassation inadmissibility procedural defense rights danno patrimoniale procurato con astuzia danno patrimoniale furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

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Art. 521 c.p.p.
Art. 62, n. 4 c.p.
Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando, violazione del principio della correlazione tra accusa e sentenza, nonché violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n.
Art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019
2- 4), attraverso specifica e logica motivazione, con cui l'imputato in realtà non si confronta (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv.
Cass., sez. IV, 16/02/2012, n. 17069
Cass., sez. un., 28/03/2013, n. 28243
Cass., sez. un., 28/03/2013, n. 28243; rv 255528).
Cass., Sez. 2, n. 30264 del 22/03/2017
Cass., Sez. 2, n. 30264 del 22/03/2017, Rv.
Cass., Sez. 5, n. 13817 del 25/01/2017
270301; Cass., Sez. 5, n. 13817 del 25/01/2017, Rv.
Cass., sez. V, 31/05/2011, n. 32097
269731; Cass., sez. V, 31/05/2011, n. 32097, D'A.; Cass., sez.
Cass., sez. IV, 21/04/2010, n. 31391
32097, D'A.; Cass., sez. IV, 21/04/2010, n. 31391, 5.).
Cass., sez. I, 3.12.2010, n. 2663
Cass., sez. I, 3.12.2010, n. 2663, rv.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTEBRUNO GIUSEPPE nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 17/01/1989 avverso la sentenza del 04/02/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Ancona riformava parzialmente la sentenza con cui il tribunale di Ascoli Piceno, in data 22.9.2017, aveva condannato Montebruno Giuseppe alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di furto aggravato consumato in rubrica ascrittogli, riqualificando il fatto in termini di tentativo, con conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio in senso più favorevole al reo, e confermando nel resto la sentenza impugnata.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando, violazione del principio della correlazione tra accusa e sentenza, nonché violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), c.p.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per le seguenti ragioni. 3.1. Quanto al primo motivo, con esso il ricorrente ripropone acriticamente le censure già disattese dalla corte territoriale (cfr. pp. 2- 4), attraverso specifica e logica motivazione, con cui l'imputato in realtà non si confronta (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710), spiegando, razionalmente, come il riferimento contenuto nella motivazione della sentenza di primo grado ad oggetti diversi da quelli effettivamente oggetto dell'azione predatoria, sia stato il frutto di un mero errore materiale, che non modificava la sostanza della vicenda, correttamente descritta in esordio della motivazione stessa, rappresentata da un furto commesso con violenza sulle cose all'interno di un supermercato (poi riqualificato dal giudice di appello come furto tentato).

Ciò appare conforme ai principi da tempo affermati dalla prevalente giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la violazione del principio di cui all'art. 521, c.p.p., in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, si verifica in presenza solo di una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi, come nel caso in esame, nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione. (cfr, ex plurimis, Cass., sez.

IV, 16/02/2012, n. 17069, G. e altro). 3.2. Quanto al secondo motivo di ricorso, è noto che la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità ricorre quando il danno patrimoniale per la persona offesa dal reato è di rilevanza minima (cfr. Cass., sez. un., 28/03/2013, n. 28243; rv 255528). Come da tempo affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione, ai fini della concessione di tale circostanza attenuante, l'entità del danno deve essere valutata anzitutto con riferimento al criterio obiettivo del danno in sé. Si è precisato, al riguardo, che la valutazione del danno patrimoniale va fatta con riferimento al valore intrinseco della cosa oggetto del reato, al momento della consumazione dell'illecito (cfr.

Cass., Sez. 2, n. 30264 del 22/03/2017, Rv. 270301; Cass., Sez. 5, n. 13817 del 25/01/2017, Rv. 269731; Cass., sez. V, 31/05/2011, n. 32097, D'A.; Cass., sez. IV, 21/04/2010, n. 31391, 5.). Orbene, non può non rilevarsi come il ricorso sul punto sia del tutto generico, in quanto l'imputato ha omesso di indicare specificamente nel ricorso, come sarebbe stato suo onere, la sussistenza di elementi di fatto idonei a giustificare l'affermazione della configurabilità della circostanza attenuante di cui invoca il riconoscimento (cfr. Cass., sez. I, 3.12.2010, n. 2663, rv. 249548), in un caso, come quello in esame, in cui oggetto del furto erano una pluralità di beni di consumo (un lettore MP3 e un paio di cuffie, peraltro del valore di euro 50,80, sicuramente non qualificabile in termini di rilevanza minima).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'ad. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della ca