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Ordinanza — n. 38324/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic challenges on sentencing merit lacking specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38324/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the public prosecutor's appeal inadmissible because it relied on generic arguments regarding the sentencing outcome rather than specific legal violations. The prosecutor argued that the trial court failed to adequately illustrate the balance between aggravating and mitigating circumstances, yet the lower court had explicitly justified the mitigation based on the defendant's correct and collaborative behavior. The Supreme Court rejected this, citing established precedent that a general evaluation of concurrent circumstances satisfies the motivation requirement for discretionary sentencing decisions.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: The public prosecutor's appeal is inadmissible if it offers only generic censure on the sentencing merit without specific legal grounds, as the court's general evaluation of circumstances satisfies the motivation obligation for discretionary judgments.

Parole chiave

Generato dall'IA
public prosecutor appeal inadmissibility of appeal generic censure sentencing merit discretionary judgment motivation requirement aggravating and mitigating circumstances aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. II, 08/07/2010, n. 36265
Cass., sez. I, 09/12/2010, n. 2668
248535; Cass., sez. I, 09/12/2010, n. 2668, rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LIVORNOnel procedimento a carico di: RIPPA ANDREA nato a NAPOLI il 31/10/1988 avverso la sentenza del 10/01/2020 del TRIBUNALE di LIVORNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Livorno, decidendo in sede di giudizio abbreviato, condannava Rippa Andrea alla pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di tentativo di furto aggravato in rubrica ascrittogli, previo riconoscimento in favore dell'imputato delle circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle ritenute circostanze aggravanti e alla recidiva reiterata specifica.

2. Avverso la suddetta sentenza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Livorno, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alle ragioni poste a fondamento della concessione delle circostanze attenuanti generiche, non adeguatamente illustrate, e all'operato bilanciamento in termini di equivalenza con le indicate circostanze aggravanti, recidiva compresa, nonostante queste "ultime avessero complessivamente un peso quantitativo e qualitativo superiore all'attenuante riconosciuta".

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché con esso il ricorrente propone, con argomentare del tutto generico, censure non consentite, attinenti al merito del trattamento sanzionatorio, e manifestamente infondate, posto che il tribunale ha motivato specificamente sul punto, evidenziando come il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche trovi la sua ragion d'essere nel comportamento corretto e collaborativo serbato dall'imputato nei confronti delle forze dell'ordine. Né va taciuta l'esistenza di un costante orientamento del Supremo Collegio, secondo cui ai fini del giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, anche la sola enunciazione dell'eseguita valutazione delle circostanze concorrenti soddisfa l'obbligo della motivazione, trattandosi di un giudizio rientrante nella discrezionalità del giudice e che, come tale, non postula un'analitica esposizione dei criteri di valutazione (cfr., ex plurimis, Cass., sez. II, 08/07/2010, n. 36265, rv. 248535; Cass., sez. I, 09/12/2010, n. 2668, rv. 249549).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso del pubblico ministtko' Così d