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Ordinanza — n. 38323/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38323/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38323/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAURO STEFANIA nato a NAPOLI il 14/12/1971 avverso la sentenza del 05/07/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Napoli confermava la sentenza con cui il tribunale di Napoli, in data 6.6.2014, aveva condannato Lauro Stefania alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex artt. 482 e 477, c.p., a lei ascrittO in rubrica.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 38323/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere la ricorrente medesima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

Parole chiave

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abuso della licenza e delle targhe contrassegno stradale guida nonostante revoca della patente marchio protettivo marchio impostosi al pubblico contravvenzione alla circolazione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAURO STEFANIA nato a NAPOLI il 14/12/1971 avverso la sentenza del 05/07/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Napoli confermava la sentenza con cui il tribunale di Napoli, in data 6.6.2014, aveva condannato Lauro Stefania alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex artt. 482 e 477, c.p., a lei ascrittO in rubrica.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, lamentando vizio di motivazione, in quanto la corte territoriale si è riportata alla motivazione del giudice di primo grado, senza prendere in considerazione il motivo di appello incentrato sulla carenza dell'elemento soggettivo del reato in contestazione, posto che, come riferito dall'imputata, fu il marito a occuparsi della realizzazione della targa contraffatta apposta al ciclomotore in uso alla Lauro, che non si era accorta del fatto che l'ultima lettera fosse diversa da quella della targa originale.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile. Invero la ricorrente non tiene nel dovuto conto che in questa sede di legittimità è precluso il percorso argomentativo su cui si regge la proposta impugnazione, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere la ricorrente medesima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma lì 8.6.2021. Il Consigliere t re .'i-.:)-nt-7\*