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Ordinanza — n. 38322/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to preclusion of fact re-evaluation and failure to meet statutory conditions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38322/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs. The appellant argued for reduced sentencing based on restitution and a specific non-punishment clause, but the court found these grounds legally insufficient. The court ruled that appellate courts cannot re-evaluate factual evidence and that the statutory requirements for the cited mitigating circumstances and exemption from punishment were not met.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.; Art. 62, n. 6), c.p.; Art. 131 bis, c.p.: In cassation proceedings, the court is precluded from re-evaluating factual findings made by the court of appeal, and statutory mitigating circumstances or exemptions require strict compliance with all legal prerequisites.

Parole chiave

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preclusion of fact re-evaluation mitigating circumstances requirements exemption from punishment aggravating circumstances effect procedural costs liability risarcimento alle vittime di reati quantificazione del torto morale risarcimento dei danni da incidente stradale

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n.
Art. 62, n. 6), c.p.
al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6), c.p.;
Art. 131 bis, c.p.
alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, c.p.
Art. 616, c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015
Cass., Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv.
Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289
Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018
10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv.
Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012
273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv.
Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019
253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL MONTE GIOVANNI nato a BRINDISI il 03/12/1980 avverso la sentenza del 27/09/2019 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Lecce riformava in favore del reo, limitatamente alla determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, la sentenza con cui il tribunale di Brindisi, in data 21.7.2016, aveva condannato Del Monte Giovanni alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di furto aggravato in rubrica ascrittogl i.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento:

1) alla inadeguata valutazione delle risultanze processuali operata dalla corte territoriale;

2) al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6), c.p.;

3) alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, c.p.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per le seguenti ragioni. Con particolare riguardo al primo motivo di impugnazione, si osserva che il ricorrente non tiene nel dovuto conto che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr.

Cass., Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez.

VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). Quanto al secondo motivo di ricorso, esso, oltre a essere meramente reiterativo di identica doglianza già disattesa dal giudice di appello, appare manifestamente infondato, in quanto, come correttamente rilevato dalla corte territoriale, nel caso in esame, prima del giudizio, è stato solo restituito alla persona offesa il maltolto (la ruota di un'autovettura), ma non anche risarcito in suo favore il danno (quanto meno morale) patito, profili (restituzione e risarcimento), che devono entrambi concorrere per potere ottenere il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6), c.p. Manifestamente infondato, oltre che meramente reiterativo di doglianza già disattesa, deve ritenersi l'ultimo motivo di ricorso, in quanto, ai sensi dell'art. 131 bis, co. 1 e 4, c.p., essendo stata affermata la responsabilità del reo per il reato di cui agli artt. 624 e 625 bis, co. 1, n. 2), c.p., punito con la pena detentiva pari, nel massimo, a sei anni di reclusione, in virtù della suddetta circostanza aggravante ad effetto speciale, l'invocata causa di non punibilità non può essere applicata.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna Hz( ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa