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Ordinanza — n. 38321/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded arguments regarding generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38321/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's refusal to grant generic mitigating circumstances, citing a lack of reasoning in the judgment. The Court rejected this, noting that the existence of multiple serious prior convictions objectively justified the denial of such mitigation under Article 133 of the Penal Code, making a substantive review unnecessary.

Regesto Legislator

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Art. 133 c.p.; Art. 616 c.p.p.: The Court of Cassation may declare a cassation appeal inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, specifically when the lower court correctly identified prior criminal records as an objective obstacle to granting generic mitigating circumstances, thereby precluding a substantive assessment of sentencing.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances prior criminal records inadmissible appeal manifestly unfounded grounds sentencing discretion Article 133 Penal Code procedural costs alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 133 c.p.
Art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., sez. IV, 28/05/2013, n. 24172
133, c.p., conformemente all'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, che giustifica il diniego delle attenuanti generiche anche solo sulla base dell'esistenza di precedenti penali (cfr., ex plurimis, Cass., sez. IV, 28/05/2013, n. 24172; Cass., sez.
Cass., sez. III, 23/04/2013, n. 23055
24172; Cass., sez. III, 23/04/2013, n. 23055, rv.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARANGELO VITTORIO nato a TAURISANO il 21/01/1964 avverso la sentenza del 04/10/2019 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; t6 FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Lecce confermava la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Lecce, in data 15.11.2017, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato Carangelo Vittorio alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato in rubrica ascrittogli.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando vizio di motivazione, con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché sorretto da motivi manifestamente infondati e tali da sollecitare una inammissibile valutazione di merito sulla dosimetria della pena. La corte territoriale, infatti, ha correttamente individuato nella sussistenza di "plurimi, gravi e specifici" precedenti penali a carico del prevenuto, unitamente alla mancanza di elementi concreti da valutare a favore del reo, l'ostacolo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, facendo, pertanto, corretto uso dei criteri fissati dall'art. 133, c.p., conformemente all'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, che giustifica il diniego delle attenuanti generiche anche solo sulla base dell'esistenza di precedenti penali (cfr., ex plurimis, Cass., sez. IV, 28/05/2013, n. 24172; Cass., sez. III, 23/04/2013, n. 23055, rv. 256172).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in