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Ordinanza — n. 38320/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38320/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38320/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze processuali operata dalla corte territoriale; violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata irrogazione di una pena meno afflittiva.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 38320/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e, ciascuno, della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere questi ultimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa licenziamento per furto motivazione inadeguata delle censure costituzionali risarcimento per errore giudiziario esame di cassazione revisione della sentenza penale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ZUCCARO DANILO nato a MESAGNE il 14/03/1990 ZUCCARO GABRIELE SAMUEL nato a MESAGNE il 21/03/1995 avverso la sentenza del 04/10/2019 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Lecce riformava parzialmente in senso favorevole agli imputati, limitatamente alla determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, la sentenza con cui il tribunale di Brindisi, in data 25.9.2017, aveva condannato Zuccaro Danilo e Zuccaro Gabriele Samuel, ciascuno alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati di furto consumato e furto tentato, loro in rubrica ascritti in concorso.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con un unico atto di impugnazione, I lamentando:

1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze processuali operata dalla corte territoriale;

2) violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata irrogazione di una pena meno afflittiva.

3. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili in quanto fondati su motivi, di natura eminentemente fattuale (anche con riferimento alle doglianze sul trattamento sanzionatorio), che, inoltre, riproponendo acriticamente le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (con la cui motivazione sul punto i ricorrenti non si confrontano), devono considerarsi non specifici, ed anzi, meramente apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e, ciascuno, della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere questi ultimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così dec