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Ordinanza — n. 38318/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding the defendant's will under Art. 448 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38318/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Pasquale Nada inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Nada challenged the lower court's application of the penalty, arguing the decision lacked specific reasons for not granting a release under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that the appeal failed to cite the specific statutory grounds required by Article 448, Paragraph 2-bis, which mandates that such appeals must address the defendant's expressed will, the link between the request and the judgment, or the legality of the penalty.

Regesto Legislator

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Art. 448, co. 2 bis c.p.p.; Art. 610, co. 5 bis c.p.p.: Appeals against judgments applying the penalty upon request are inadmissible unless they specifically address the defendant's will, the correlation between request and judgment, legal qualification, or penalty legality.

Parole chiave

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inadmissible appeal application of penalty request of parties defendant's will procedural simplification Cassation inadmissibility procedural costs motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, co. 2 bis c.p.p.
103, con effetto dal 3 agosto del 2017, il cui secondo periodo prevede l'obbligo di dichiarare, con procedura semplificata, l'inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto, tra l'altro, le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, quando, in conformità alla previsione dell'art. 448, co.
Art. 610, co. 5 bis c.p.p.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi del disposto dell'art. 610, co.
Art. 616 c.p.p.
Law 23 June 2017, n. 103

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASQUALE NADA nato a BRESSANONE il 07/10/1971 avverso la sentenza del 05/02/2020 del TRIBUNALE di VENEZIA Elato avviso alle pa3 udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Venezia applicava a Pasquale Nada, ai sensi degli artt. 444 e ss., c.p.p., la pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato in rubrica ascrittole.

2. Avverso la sentenza innanzi indicata, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, lamentando vizio di motivazione, con riferimento alla mancata indicazione delle ragioni che hanno impedito l'applicazione in suo favore di una pronuncia di proscioglimento ex art. 129, c.p.p.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi del disposto dell'art. 610, co. 5 bis, c.p.p., inserito nel corpo del codice di rito dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con effetto dal 3 agosto del 2017, il cui secondo periodo prevede l'obbligo di dichiarare, con procedura semplificata, l'inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto, tra l'altro, le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, quando, in conformità alla previsione dell'art. 448, co. 2 bis, c.p.p., modificato dall'art. 1, co. 50, della citata legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso non sia fondato su motivi (si intende, specifici) attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. / Così deciso in Roma lì 8.6.202