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Ordinanza — n. 38317/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for generic factual grounds in sentencing-by-request cases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38317/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for acquittal based on generic factual claims regarding the return of stolen goods, which did not meet the specific grounds required for review in sentencing-by-request cases. The court ruled that such appeals are only admissible when challenging the legal qualification of facts as clearly eccentric to the indictment, rejecting the appellant's generic factual arguments.

Regesto Legislator

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Art. 448, co. 2-bis c.p.p.; Art. 610, co. 5-bis c.p.p.: In cases of sentencing by request, appeals challenging the legal qualification of facts are inadmissible unless the qualification is clearly eccentric to the indictment, excluding generic factual grievances.

Parole chiave

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sentencing by request inadmissible appeal legal qualification eccentric qualification generic factual grounds Code of Criminal Procedure Cassation appeal tentato furto

Disposizioni normative citate

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Art. 448, co. 2-bis c.p.p.
103, con effetto dal 3 agosto del 2017, il cui secondo periodo prevede l'obbligo di dichiarare, con procedura semplificata, l'inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto, tra l'altro, le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, quando, in conformità alla previsione dell'art. 448, co.
Art. 610, co. 5-bis c.p.p.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi del disposto dell'art. 610, co.
Art. 1, co. 62 della legge 23 giugno 2017, n. 103
5 bis, c.p.p., inserito nel corpo del codice di rito dall'art. 1, co.
Art. 1, co. 50 della legge 23 giugno 2017, n. 103
5 bis, c.p.p., inserito nel corpo del codice di rito dall'art. 1, co.
Art. 444 e ss., c.p.p.
Art. 129, c.p.p.
Art. 616, c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019
Cass., Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020
Cass., Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Rv.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA ttL sul ricorso proposto da: MUSA MARIA VALENTINA nato il 18/01/1990 avverso la sentenza del 09/10/2019 del TRIBUNALE di NOVARA Elàto avviso alle par—g udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; /t/ FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Novara applicava a Musa Maria Valentina, ai sensi degli artt. 444 e ss., c.p.p., la pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati di furto aggravato in concorso in rubrica ascrittole.

2. Avverso la sentenza del tribunale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore di fiducia, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, sia sotto il profilo del mancato riconoscimento dell'ipotesi di furto tentato, posto che la ricorrente "è stata fermata a seguito di un controllo e la merce sottratta oltre ad essere stata rinvenuta, è stata anche restituita agli esercizi commerciali da cui era stata prelevata nella quasi immediatezza dei fatti", sia in ordine alla mancata indicazione delle ragioni che hanno impedito l'applicazione in favore della ricorrente di una pronuncia di proscioglimento ex art. 129, c.p.p.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi del disposto dell'art. 610, co. 5 bis, c.p.p., inserito nel corpo del codice di rito dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con effetto dal 3 agosto del 2017, il cui secondo periodo prevede l'obbligo di dichiarare, con procedura semplificata, l'inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto, tra l'altro, le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, quando, in conformità alla previsione dell'art. 448, co. 2 bis, c.p.p., modificato dall'art. 1, co. 50, della citata legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso non sia fondato su motivi (si intende, specifici) attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza.

Nel caso in esame si è al di fuori del suddetto perimetro normativo, posto che la censura prospettata dalla ricorrente si fonda su rilievi fattuali del tutto generici e non si confronta con l'unico contenuto processualmente rilevante in questo caso, quello proprio dell'imputazione, del tutto conforme alla qualificazione giuridica dei fatti ritenuta in sentenza. Come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche successivamente alla introduzione della previsione dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che, come nel caso in esame, non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, Rv. 275971;

Cass., Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Rv. 279842).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro 4000,00 in favore della cassa delle