Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new arguments regarding non-prosecution cause.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant merely repeated previous complaints without addressing the lower courts' reasoning. The appellant argued for a cause of non-prosecution under Article 131 bis of the Penal Code, but the court found no new grounds to challenge the established legal assessment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131 bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected by lower courts without presenting new facts or legal reasoning that could alter the outcome.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AL KARAKHI ASHRAF HILMI ZAIDAN nato il 30/07/1985 avverso la sentenza del 25/06/2019 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; f , v FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Roma confermava la sentenza con cui il tribunale di Roma, in data 15.11.2017, aveva condannato Al Karakhi Ashraf Hilmi Zaidan alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex art. 497 bis, co. 2, in rubrica ascrittogli.
2. Avverso la sentenza del giudice di pace, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento in suo favore della causa di non punibilità, di cui all'art. 131 bis, c.p.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché con esso il ricorrente ripropone acriticamente le censure sulla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, c.p., già disattese dalla corte territoriale, attraverso specifica e logica motivazione, con cui l'imputato in realtà non si confronta (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710), spiegando le ragioni che non consentono di riconoscere tale causa di non punibilità, in considerazione della gravità complessiva della condotta addebitabile al reo, conformemente al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in subiecta materia, che impone, per l'appunto, una complessiva ed unitaria valutazione sulla tenuità del fatto, svolta alla stregua delle circostanze della fattispecie concreta (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 34830 del 23/10/2020, Rv. 280397) 4.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, posto che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in