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Ordinanza — n. 38313/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38313/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38313/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PACE CARLO nato a PESARO il 17/05/1956 avverso la sentenza del 07/10/2019 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Roma riformava limitatamente alla durata delle pene accessorie "fallimentari" la sentenza con cui il tribunale di Latina, in data 12.12.2017, aveva condannato Pace Carlo alle pene, principale e accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, in rubrica ascrittigli, in relazione al fallimento della "Heras srl", dichiarata fallita dal tribunale di Latina in data 11.12.2012.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 38313/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Roma riformava limitatamente alla durata delle pene accessorie "fallimentari" la sentenza con cui il tribunale di Latina, in data 12.12.2017, aveva condannato Pace Carlo alle pene, principale e accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, in rubrica ascrittigli, in relazione al fallimento della "Heras srl", dichiarata fallita dal tribunale di Latina in data 11.12.2012.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie truffa in materia di credito crisi finanziaria sanzioni pecuniarie abuso di carte-chèques
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PACE CARLO nato a PESARO il 17/05/1956 avverso la sentenza del 07/10/2019 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Roma riformava limitatamente alla durata delle pene accessorie "fallimentari" la sentenza con cui il tribunale di Latina, in data 12.12.2017, aveva condannato Pace Carlo alle pene, principale e accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, in rubrica ascrittigli, in relazione al fallimento della "Heras srl", dichiarata fallita dal tribunale di Latina in data 11.12.2012.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con cui lamenta una inadeguata valutazione delle risultanze processuali da parte della corte territoriale, insistendo per l'estraneità del Pace ai reati per cui ha riportato condanna.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per l'assoluta genericità dei motivi su cui si fonda, in violazione dell'art. 581, lett. d), c.p.p., che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l'impugnazione, stabilisce che il relativo atto scritto contenga, a pena di inammissibilità, l'enunciazione specifica, tra l'altro, "dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"; violazione che, come ribadito anche dal disposto dell'art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p., determina, per l'appunto, l'inammissibilità dell'impugnazione stessa. Motivi, peraltro, tutti, che, pur nella loro rappresentazione generica, appaiono di natura squisitamente fattuale, dunque non scrutinabili in questa sede di legittimità.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma lì