Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 38311/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal court judgment as private prosecution charges were extinguished by mutual remission and acceptance.

Numero d'incarto Sentenza — n. 38311/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the Florence Court of Appeal's judgment without remittal because the underlying crimes were extinguished. Two defendants, Pini Marco and Bellandi David, had been convicted for offenses prosecutable only upon private complaint, which were subsequently mutually remitted and accepted by their respective lawyers on January 24, 2020. The court ruled that these formalities satisfied Article 340 of the Code of Criminal Procedure, legally terminating the prosecution and necessitating the annulment of the conviction.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 152 c.p.; Art. 340 c.p.p.: When private prosecution charges are mutually remitted and accepted, the cause of action for the crime is extinguished, requiring the annulment of any judgment convicting the accused.

Parole chiave

Generato dall'IA
private prosecution remission of complaint extinction of crime mutual acceptance annulment of judgment Code of Criminal Procedure prosecutable by complaint recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 152 c.p.
340, c.p.p., in tema di remissione della querela e di accettazione, risulta essersi verificata la causa di estinzione del reato di cui all'art. 152, c.p.
Art. 340 c.p.p.
verbale di remissione di querela e contestuale accettazione del 24.1.2020) Considerato, pertanto, che sono state puntualmente rispettate le formalità previste dall'art. 340, c.p.p., in tema di remissione della querela e di accettazione, risulta essersi verificata la causa di estinzione del reato di cui all'art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., sez. un., 25.2.-27.5.2004, n. 24246
Cass., sez. un., 25.2.-27.5.2004, n. 24246), non risultando, peraltro, evidente l'insussistenza di responsabilità dei prevenuti in ordine ai reati per cui si procede.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: BELLANDI DAVID nato a PRATO il 02/10/1970 PINI MARCO nato a FIRENZE il 21/10/1967 avverso la sentenza del 23/09/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Firenze riformava solo parzialmente la sentenza con cui il tribunale di Prato, in data 14.12.2016, aveva condannato Pini Marco e Bellandi David ciascuno alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati con un unico atto di impugnazione, eccependo l'estinzione dei reati loro rispettivamente ascritti per intervenuta remissione di querela.

3. I ricorsi sono fondati e vanno accolti. Ed invero, come emerge dagli atti acquisiti al procedimento, con dichiarazione congiunta, resa il 24.1.2020 presso la sezione di polizia giudiziaria della procura della Repubblica presso il tribunale di Firenze, l'avv. Andrea Caniato, nella qualità di procuratore speciale di Pini Marco, rimetteva la querela presentata da quest'ultimo nei confronti di Bellandi David, mentre l'avv. Luca Brachi, nella qualità di procuratore speciale di Bellandi David, nel medesimo atto, rimetteva la querela presentata da quest'ultimo nei confronti di Pini Marco.

Al tempo stesso entrambi i difensori, nelle indicate qualità, dichiaravano formalmente di accettare le reciproche remissioni di querela (cfr. verbale di remissione di querela e contestuale accettazione del 24.1.2020) Considerato, pertanto, che sono state puntualmente rispettate le formalità previste dall'art. 340, c.p.p., in tema di remissione della querela e di accettazione, risulta essersi verificata la causa di estinzione del reato di cui all'art. 152, c.p. (applicabile nel caso in esame trattandosi di reati perseguibili a querela di parte), che va rilevata e dichiarata in sede di legittimità, (cfr.

Cass., sez. un., 25.2.-27.5.2004, n. 24246), non risultando, peraltro, evidente l'insussistenza di responsabilità dei prevenuti in ordine ai reati per cui si procede. L'impugnata sentenza deve essere, dunque, annullata senza rinvio, per estinzione dei reati per cui i ricorrenti hanno riportato condanna. Ai sensi dell'art. 340, co. 4, c.p.p., le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico di entrambi gli imputati, non essendo stato diversamente convenuto nell'atto di remissione della querela.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per remissione della querela. Condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma lì 8.6.2021