Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds violating specific motivation requirements under Art. 581 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the grounds were absolutely generic and failed to specify legal reasons and factual elements. The appellant argued that the Court of Appeal should have excluded responsibility under Art. 129 c.p.p., but the court found this insufficient under Art. 581 c.p.p. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, lett. d) c.p.p.; Art. 591, co. 1, lett. c) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the written act lacks specific enumeration of legal and factual grounds supporting the request, as required by law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SGARAM ELLA NICOLA nato a ANDRIA il 31/03/1986 avverso la sentenza del 13/06/2019 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; t FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Bari riformava parzialmente la sentenza con cui il tribunale di Trani, in data 18.11.2013, aveva condannato Sgaramella Nicola alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato in rubrica ascrittogli.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità, che la corte di appello avrebbe dovuto escludere in applicazione del disposto dell'art. 129, c.p.p.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per l'assoluta genericità dei motivi su cui si fonda, in violazione dell'art. 581, lett. d), c.p.p., che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l'impugnazione, stabilisce che il relativo atto scritto contenga, a pena di inammissibilità, l'enunciazione specifica, tra l'altro, "dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"; violazione che, come ribadito anche dal disposto dell'art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p., determina, per l'appunto, l'inammissibilità dell'impugnazione stessa.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Rom i 8.6.2