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Ordinanza — n. 38300/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to preclusion against re-evaluating facts by the Supreme Court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38300/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal filed by Alexandru Burdun inadmissible, ordering him to pay procedural costs. The appellant argued that the lower court misinterpreted evidence and inadequately evaluated trial results regarding his criminal charges. The court rejected this claim because the Supreme Court is precluded from re-evaluating factual elements or substituting its own assessment of the evidence for that of the trial judges.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.; Art. 616, c.p.p.: The Supreme Court cannot re-evaluate factual elements or substitute its own assessment of evidence for that of the trial judges, rendering claims of fact distortion inadmissible in cassation proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility preclusion of fact re-evaluation misinterpretation of evidence judicial review limits procedural costs award revisione della sentenza penale motivi di cassazione recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n.
Art. 616, c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015
Cass., Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv.
Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289
Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018
10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv.
Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012
273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv.
Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019
253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BURDUN ALEXANDRU EMILIAN nato il 10/12/1987 avverso la sentenza del 20/11/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; ( FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Torino confermava la sentenza con cui il tribunale di Torino, in data 10.2.2016, aveva condannato Burdun Alexandru Erni& alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati ascrittigli nei capi B); C) e D) dell'imputazione.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con cui lamenta vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, denunciando un'inadeguata valutazione delle risultanze processuali da parte della corte territoriale.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile. Ed invero Il ricorrente non tiene nel dovuto conto che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Cass., Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).

Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal menzionato ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez.

VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma lì 8.6.2