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Ordinanza — n. 38298/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for lacking specific grounds regarding accessory sentence duration under procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38298/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the GIP's sentencing decision regarding accessory penalties, arguing legal violations and lack of motivation. The court rejected these generic grounds because the duration of the accessory sentences had already been agreed upon by the parties and was sufficiently motivated by the high value of debts and asset misappropriation.

Regesto Legislator

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Art. 610, co. 5 bis c.p.p.; Art. 448, co. 2 bis c.p.p.: Appeals concerning sentencing applications based on party requests are inadmissible if not founded on specific grounds relating to the defendant's will, lack of correlation, legal qualification errors, or illegality of the penalty.

Parole chiave

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inadmissible appeal accessory sentence duration party agreement specific grounds requirement procedural simplification pena accessoria debito della massa sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 610, co. 5 bis c.p.p.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi del disposto dell'art. 610, co.
Art. 448, co. 2 bis c.p.p.
103, con effetto dal 3 agosto del 2017, il cui secondo periodo prevede l'obbligo di dichiarare, con procedura semplificata, l'inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto, tra l'altro, le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, quando, in conformità alla previsione dell'art. 448, co.
Art. 444 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Law 23 June 2017, n. 103

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAMBRANO MASSIMO nato a NAPOLI il 13/10/1962 avverso la sentenza del 20/01/2020 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI Cdato avviso alle parti udita la relazione sv•Slta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Napoli applicava a Zambrano Massimo, ai sensi degli artt. 444 e ss., c.p.p., le pene, principale e accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai reati fallimentari in rubrica ascrittigli.

2. Avverso la suddetta sentenza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla determinazione della durata delle pene accessorie.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi del disposto dell'art. 610, co. 5 bis, c.p.p., inserito nel corpo del codice di rito dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con effetto dal 3 agosto del 2017, il cui secondo periodo prevede l'obbligo di dichiarare, con procedura semplificata, l'inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto, tra l'altro, le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, quando, in conformità alla previsione dell'art. 448, co. 2 bis, c.p.p., modificato dall'art. 1, co. 50, della citata legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso non sia fondato su motivi (si intende, specifici e non generici come quelli articolati dal ricorrente) attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza.

Giova evidenziare, al riguardo, che nel caso in esame la durata delle pene accessorie ha formato oggetto dell'accordo delle parti e sul punto il giudice di merito ha reso congrua motivazione, facendo riferimento all'elevato valore dei debiti e alla sottrazione dell'intero patrimonio aziendale.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa v nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso