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Ordinanza — n. 38292/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grievances repeating lower court arguments without specific critique.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38292/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's confirmation of a conviction for theft, citing lack of qualification for attempted crime and non-punishability grounds. The court rejected these arguments as generic repetitions of issues already fully addressed and dismissed in the lower courts' reasoned decisions.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360, n. 3 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grievances are merely generic repetitions of arguments already considered and rejected by the court of appeal without providing a specific, reasoned critique of the lower court's motivation.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grievances lack of specific critique repetition of lower court arguments procedural costs and fine abbandono del procedimento per truffa tentato furto atti impugnabili

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 131 bis c.p.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019
3-4) la ricorrente, in realtà, non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBERA CINZIA nato a ASTI il 03/07/1976 avverso la sentenza del 28/11/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; f FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Torino confermava la sentenza con cui il tribunale di Asti, in data 20.11.2017, aveva condannato Barbera Cinzia alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex artt. 624, 625, n. 2), c.p., in rubrica a lei ascritto.

2. Avverso la sentenza della corte di appello, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, lamentando vizio di motivazione in ordine alla mancata qualificazione della condotta della Barbera in termini di tentativo; alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, c.p.; alla conversione della pena detentiva nella sanzione pecuniaria di specie corrispondente.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure, peraltro genericamente rappresentate, che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione (cfr. pp. 3-4) la ricorrente, in realtà, non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere la ricorrente medesima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso i