Cassation appeal dismissed for inadmissibility as sentencing aligns with Constitutional Council ruling minimums.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Tdeh Alex inadmissible due to the manifest unfoundedness of his arguments. Alex challenged the appellate court's refusal to re-determine his sentence for drug trafficking, arguing that the 2019 Constitutional Council decision required a lower sentence despite the original judgment's edictal range matching the new standard. The court ruled that since the original sentence already met the new minimum, no executive intervention was permitted, and the appeal was rejected with costs awarded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73 DPR n. 309/1990; Art. 27 Cost.; Art. 132, 133 cod. pen.: An appeal for re-determination of sentence is inadmissible when the original conviction already aligns with the minimum edictal range established by a subsequent Constitutional Council decision, as the specific sentence depends on the trial judge's discretion rather than the mere existence of more favorable substantive law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TDEH ALEX nato il 07/09/1975 avverso l'ordinanza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; fz-il IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 16 dicembre 2020 la Corte di appello dì Cagliari - in funzione di giudice dell'esecuzione - ha rigettato l'i.stànza di rideterminazione della pena inflitta a Tdeh Alex con la sentenza del medesimo follegioel 23 gennaio 2015 -irrevocabile il 21 aprile 2016- per i reati di cui all'art. 73 DPR n. 309 del 1990 -nella specie ricezione, trasporto, detenzione e vendita di circa un kg di cocaina-, per fatti commessi nel 2008 essendo - all'epoca - la pena edittale minima pari ad anni sei di reclusione .
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Tdeh Alex, deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 73 DPR 309/1990, 27 Cost., 132 e 133 cod. pen. . Si censura l'errore di diritto nell'applicazione della norma, interpretata in maniera difforme dalla linea tracciata dal(' intervento della Consulta (decisione n. 40 del 2019); la pena andava rideterminata alla luce della nuova cornice edittale, a nulla valendo il fatto che il ricorrente fosse stato giudicato con una legge che allora prevedeva la medesima forcella edittale.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 3.1 Come argomentato nella decisione impugnata, in riferimento al tempo del commesso reato (per droga cd. pesante) la pena edittale prevedeva un minimo pari ad anni sei di reclusione, in modo pienamente corrispondente a quello derivante dalla decisione di incostituzionalità n.40 del 2019. Pertanto, nessun intervento risulta consentito in sede esecutiva, posto che la determinazione concreta in misura superiore al minimo edittale è dipesa da scelta del giudice della cognizione e non dalla vigenza di normativa sostanziale sfavorevole. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 13 maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Raffaello Magi Enrico Giuseppe Sandrini 91) • ' • ~