Sentenza — n. 38286/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MAURANO ANTONELLA nato a CASTELLABATE il 12/02/1956 avverso la sentenza dei 20/05/2020 del TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 20 maggio 2020 il Tribunale di Vallo della Lucania ha condannato -per quel che in questa sede interessa- Maurano Antonella alla pena di euro 200,00 di ammenda per la contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen., accertata in data 11 febbraio 2015.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 650 cod. pen; Sentenza — n. 38286/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con sentenza emessa in data 20 maggio 2020 il Tribunale di Vallo della Lucania ha condannato -per quel che in questa sede interessa- Maurano Antonella alla pena di euro 200,00 di ammenda per la contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen., accertata in data 11 febbraio 2015.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MAURANO ANTONELLA nato a CASTELLABATE il 12/02/1956 avverso la sentenza dei 20/05/2020 del TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 20 maggio 2020 il Tribunale di Vallo della Lucania ha condannato -per quel che in questa sede interessa- Maurano Antonella alla pena di euro 200,00 di ammenda per la contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen., accertata in data 11 febbraio 2015.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Maurano Antonella, deducendo vizio di motivazione e travisamento della prova. Si censura la omessa valutazione della documentazione versata in atti da cui era possibile evincere la illegittimità del provvedimento che si assumeva violato - sotto il profilo formale per essere la ricorrente solamente nuda proprietaria- e la carenza dei requisiti di contigibilità e urgenza dell'ingiunzione successivamente emessa dal Comune nei confronti dell'usufruttuaria -Santoro Anna-, unico soggetto tenuto a provvedere ai sensi dell'art. 35 del DPR 380/2001. In ultimo, si evidenzia che, nelle more del deposito della sentenza di primo grado, il reato si è prescritto.
3. A fronte di motivi di ricorso che non possono dirsi manifestamente infondati ( quantomeno in riferimento alla contestazione della qualità di soggetto obbligato a provvedere alle necessarie opere di messa in sicurezza), va preso atto della avvenuta estinzione del reato per intervenuta prescrizione. 3.1 Ed invero va ricordato che il reato di cui all'art.650 cod.pen. è istantaneo (l'inottemperanza all'ordine, legalmente dato dall'Autorità, di compiere una determinata attività entro un termine prefissato, integra un reato istantaneo, previsto dall'art. 650 cod. pen., il cui momento consumativo va individuato, ove l'ordine non sia osservato, in quello della scadenza del termine di adempimento; così tra le molte Sez.
I n.49646 del 1.10.2014, rv 261263) e l'ordinanza sindacale di cui si discute è stata notificata nel novembre del 2014. Considerati i tempi di adempimento, pari a trenta giorni, la consumazione è avvenuta nel gennaio del 2015, sicchè il termine di prescrizione - in assenza di sospensioni incidenti-, pari a cinque anni, è da ritenersi inutilmente decorso già prima della emissione della decisione di primo grado. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in data 13 maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Pres