Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 38285/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38285/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38285/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRECA ZIJA nato a LUSHNIE( ALBANIA) il 31/08/1965 avverso la sentenza del 13/07/2020 del TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; ••••• IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza emessa in data 13 luglio 2020 il Giudice monocratico del Tribunale di Bari ha condannato Greca Zija alla pena -sospesa- di euro 290,00 di ammenda per la commissione del reato di cui all'art. 697 cod. pen. in quanto deteneva, nel vano bagagli della propria automobile e in assenza di autorizzazione, trentadue cartucce da caccia cal. 12 contenute in una busta di plastica. In motivazione si evidenziava come il consistente numero di cartucce non consentiva di ritenere il fatto di particolare tenuità.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 697 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38285/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza emessa in data 13 luglio 2020 il Giudice monocratico del Tribunale di Bari ha condannato Greca Zija alla pena -sospesa- di euro 290,00 di ammenda per la commissione del reato di cui all'art. 697 cod. pen. in quanto deteneva, nel vano bagagli della propria automobile e in assenza di autorizzazione, trentadue cartucce da caccia cal. 12 contenute in una busta di plastica. In motivazione si evidenziava come il consistente numero di cartucce non consentiva di ritenere il fatto di particolare tenuità.

Parole chiave

Generato dall'IA
infrazione alla legge sulle armi porto abusivo di armi regolamentazione della caccia abuso di materiali esplosivi e articoli pirotecnici oggetto pericoloso

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 697 cod. pen
Con la sentenza emessa in data 13 luglio 2020 il Giudice monocratico del Tribunale di Bari ha condannato Greca Zija alla pena -sospesa- di euro 290,00 di ammenda per la commissione del reato di cui all'art. 697 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRECA ZIJA nato a LUSHNIE( ALBANIA) il 31/08/1965 avverso la sentenza del 13/07/2020 del TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; ••••• IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza emessa in data 13 luglio 2020 il Giudice monocratico del Tribunale di Bari ha condannato Greca Zija alla pena -sospesa- di euro 290,00 di ammenda per la commissione del reato di cui all'art. 697 cod. pen. in quanto deteneva, nel vano bagagli della propria automobile e in assenza di autorizzazione, trentadue cartucce da caccia cal. 12 contenute in una busta di plastica. In motivazione si evidenziava come il consistente numero di cartucce non consentiva di ritenere il fatto di particolare tenuità.

2. Avverso tale sentenza il Greca, a mezzo del proprio difensore, propone appello, convertito in ricorso per Cassazione ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen., lamentando la mancanza di adeguata motivazione del provvedimento; era stata omessa la disposizione di una perizia per valutare l'efficienza e l'idoneità delle cartucce le quali, oltretutto, essendo "a pallini" non sarebbero sottoposte ad alcun obbligo di denuncia. In ultimo, si ribadisce, quale elemento per riconoscere la tenuità del fatto, il minimo disvalore sociale della condotta e la mancanza di pericolosità.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta genericità dei motivi addotti, essendo state riproposte questioni di merito oggetto di puntuale motivazione nel percorso argonnentatdvo della decisione impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 13 maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Presi