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Ordinanza — n. 38270/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against detention measures due to lack of preliminary request for collaboration impossibility assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38270/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant failed to submit a preliminary request to verify the impossibility of collaboration before challenging the detention measures. The applicant argued that the lower court ignored constitutional rights and denied opportunities to prove rehabilitation or severed criminal ties. The court ruled that without this specific preliminary step, the appeal cannot overcome the statutory presumption of dangerousness inherent in the execution of the crime.

Regesto Legislator

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Art. 47, 47 ter, 50 Ord. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal against a decision refusing alternative measures to detention is inadmissible if the applicant did not first request an assessment of the impossibility or unreasonableness of collaboration, as such a preliminary request is a mandatory prerequisite to challenge the presumption of dangerousness.

Parole chiave

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alternative detention measures collaboration impossibility presumption of dangerousness preliminary request requirement inadmissible appeal penitentiary benefits Art. 616 code of criminal procedure permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 47 Ord. pen.
Art. 47 ter Ord. pen.
Art. 50 Ord. pen.
Art. 416 bis cod. pen.
presentata da Palma Armando, in considerazione dell'ostatività del reato in esecuzione -art. 416 bis cod. pen. e art.
Art. 7 L. 203/91
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 416 bis cod. pen
presentata da Palma Armando, in considerazione dell'ostatività del reato in esecuzione -art. 416 bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALMA ARMANDO nato a VILLARICCA il 07/11/1961 avverso il decreto del 03/06/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con decreto emesso in data 3 giugno 2020, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha dichiarato inammissibile l'istanza di concessione delle misure alternative alla detenzione carceraria di cui agli artt. 47, 47 ter e 50 Ord. pen. presentata da Palma Armando, in considerazione dell'ostatività del reato in esecuzione -art. 416 bis cod. pen. e art. 7 L. 203/91-.

2. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Palma Armando, deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. Si richiama l'orientamento della Corte Costituzionale secondo il quale l'ammissione ai benefici penitenziari subordinata alla collaborazione prestata o alla collaborazione impossibile o inesigibile si ponga in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., sottoponendo il condannato ad una presunzione assoluta invalicabile. Inoltre, nel caso di specie, il decreto, emesso inaudita altera parte, ha interdetto al ricorrente la possibilità di fornire elementi utili, quali la prova della intervenuta rescissione dai collegamenti con contesti criminali e dell'avvenuta conclusione di un percorso di risocializzazione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, atteso che la domanda introdotta dal Palma non era sorretta dalla richiesta preliminare di accertamento della impossibilità o inesigibilità della collaborazione e non introduceva elementi tesi al superamento, in ogni caso, della presunzione di pericolosità. Legittima, in simile caso, risulta essere la declaratoria di inammissibilità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. (

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 13 maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Raffaello Magi Enrico Giuseppe Sandrini A e •>-