Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifest unfoundedness of arguments regarding social danger and sentencing prognosis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were manifestly unfounded. The lower court had rejected the request for home detention based on the defendant's continued social danger and lack of a favorable prognosis, citing his serious past crimes and negative personality assessment. The Supreme Court held that the trial court's evaluation was not unreasonable and that the appellant's complaints merely requested a re-evaluation of facts, which is not permitted in a cassation proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 47 co. 2 ord. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The Court of Cassation declares a cassation appeal inadmissible when the grounds are manifestly unfounded, as the lower court's assessment of social danger and prognosis is not subject to re-evaluation in this stage.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIELA CRISTIAN DANILO nato a CATANIA il 21/11/1993 avverso l'ordinanza del 20/11/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; — A _ IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 20 novembre 2020 il Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta ha respinto l'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali e di detenzione domiciliare introdotta da Riela Cristian Danilo. In motivazione si evidenziano la gravità dei fatti commessi -rapina aggravata e lesioni personali nel 2015-, la rilevanza di un altro precedente per stupefacenti nel 2013, la mancanza di revisione critica del proprio operato e l'impossibilità di formulare una prognosi favorevole per via del fondato pericolo di commissione di ulteriori reati, in presenza di lontano fine pena.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Riela Cristian Danilo, deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge in relazione all'art. 47 I. n. 354 del 1975. Il ricorrente lamenta il travisamento degli elementi di fatto decisivi; non è stato considerato l'ampio periodo di pena già espiata durante il quale è stata tenuta una condotta corretta -giusta fruizione di liberazione anticipata- e l'iniziato percorso di emenda -giusta la regolare attività lavorativa in ottica di reinserimento familiare e sociale-.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. Ed invero va osservato che il nucleo centrale del percorso argomentativo di rigetto dell'istanza è rappresentato dalla considerazione di perdurante pericolosità sociale del soggetto recluso, tale da non consentire la formulazione di prognosi favorevole ai sensi dell'art. 47 co.2 ord.pen., in punto di assicurazione dal pericolo di reiterazione. Sul punto, se è vero che è onere del Tribunale compiere una verifica esaustiva dei pretesi indicatori di permanente antisocialità (in tal senso Sez.
I 27.10.1994, ric. Bonicoli, nonchè Sez. I n. 31809 del 9.7.2009, rv 244332 ove si è precisato che la gravità del reato commesso non è di per sè sola ostativa alla concessione del beneficio) nel caso in esame tale verifica risulta realizzata. Il Tribunale ha infatti manifestato un complessivo giudizio negativo sulla personalità del richiedente, alimentato non soltanto dalla gravità del reato in espiazione ma da ulteriori elementi di conoscenza, con particolare riguardo alla negativa relazione di sintesi sulla evoluzione della personalità .
L In tal senso, la valutazione non può dirsi irragionevole nè basata su dati di fatto erronei e le doglianze del ricorrente non consentono di individuare un vizio della decisione, risolvendosi in una richiesta di rivalutazione di elementi di fatto non consentita in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 13 maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Raffaello Mag