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Ordinanza — n. 38266/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against special surveillance violation conviction for associating with convicted persons.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38266/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible due to the manifest unfoundedness of the arguments raised by the appellant. The appellant argued that the lower court failed to prove the danger of the meetings or his knowledge of the associates' status, and requested a non-punishment ground for minor offenses. The court rejected these claims, stating that frequent contact with convicted individuals constitutes a clear violation of special surveillance obligations and that prior findings of dangerousness preclude any claim of minor offense.

Regesto Legislator

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Art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011; Art. 131 bis cod. pen.; The frequent association with convicted persons by a special surveillance subject constitutes a punishable violation of obligations, and prior findings of dangerousness exclude the ground of minor offense.

Parole chiave

Generato dall'IA
special surveillance obligations association with convicted persons non-punishment ground manifest unfoundedness cassation inadmissibility dangerousness assessment Italian penal code atto sessuale con un detenuto

Disposizioni normative citate

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Art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
del 10 settembre 2019, ha condannato Foti Mariano alla pena di mesi otto di reclusione, in ordine alla violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, ai sensi dell'art. 75, comma 2, d.lgs.
Art. 131 bis cod. pen.
Al secondo motivo si censura la mancata concessione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen. .
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 131 bis cod. pen
Al secondo motivo si censura la mancata concessione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. I n. 16789 del 8.4.2008, rv 240121
Generato dall'IA
Ordinanza — n. 10722/2026 — snpen
Cassation court dismisses appeal regarding habitual association requirement for violation of special surveillance prescription. The court rejects the claim that a single violation negates habitual association. The decision upholds the lower court's finding of multiple contacts over nine months. The ruling confirms that plural and stable contacts define the crime under the specified law. The court finds the defense arguments insufficient to alter the established facts. The appeal is declared inadmissible with costs awarded to the state. The legal principle requires multiple interactions to constitute the offense. The judgment reinforces the strict interpretation of surveillance violation statutes. The outcome favors the prosecution's position on habitual association. The court emphasizes the need for concrete evidence of repeated behavior. The decision concludes that the lower court applied the law correctly.
Sentenza — n. 29970/2023 — snpen
Cassation court dismisses appeal against conviction for violating special surveillance obligations by associating with convicted persons.
Ordinanza — n. 46884/2024 — snpen
Cassation court dismisses appeal against conviction for violating special surveillance association rules due to lack of habitual contact.
Ordinanza — n. 20282/2026 — snpen
Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of repetition in the alleged habitual association offense.
Ordinanza — n. 21672/2022 — snpen
Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise specific legal grounds in appeal and lack of logical reasoning.

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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOTI MARIANO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 31/03/1970 avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 30 novembre 2020 la Corte di appello di Messina, confermando la sentenza &I-Garri,l. del Tribunale di Barcellona P.G. del 10 settembre 2019, ha condannato Foti Mariano alla pena di mesi otto di reclusione, in ordine alla violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, ai sensi dell'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in quanto egli aveva contravvenuto alla prescrizione di non associarsi con persone pregiudicate. Infatti, era stato trovato, anche in zone centrali di Barcellona P.G., in compagnia di Munafò Massimiliano, Imbesi Ottavio, Bucca Antonio e Antoniuccio Antonino -soggetti gravati da precedenti penali- in diverse occasioni dal marzo al giugno 2017.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Foti Mariano, deducendo due motivi di ricorso. Al primo si deducono vizi della motivazione in punto di verifica della correttezza della qualificazione giuridica del fatto. Non è stata dimostrata la pericolosità degli incontri contestati, avvenuti per di più in orario lavorativo, -da cui, in tesi, poter dedurre una condotta espressiva di una effettiva volontà di violare l'obbligo imposto, così come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità- e non si è data prova della effettiva conoscenza, da parte del reo, dello status di soggetti pregiudicati. Al secondo motivo si censura la mancata concessione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen. .

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tesi peraltro a sollecitare rivalutazioni di punti della decisione congruamente apprezzati in sede di merito. 3.1 Quanto alla affermazione di penale responsabilità la decisione impugnata espone in modo ampio e adeguato le ragioni della ritenuta punibilità, in rapporto alla fattispecie contestata e, sul punto, non sono individuabili vizi logici o errori in diritto. La norma incriminatrice prevede che il sorvegliato speciale non debba 'associarsi abitualmente' alle persone che hanno subìto condanne o che che sono sottoposte ad analoga misura.

Tale previsione di legge è stata interpretata costantemente da questa Corte di legittimità nel senso che la frequentazione - non occasionale - con soggetti già condannati o sottoposti ad analogo trattamento prevenzionale è punibile in quanto rappresenta una ulteriore manifestazione di pericolosità, esprimendo un indizio di mantenimento dello stile di vita che ha dato luogo alla applicazione della misura (tra le molte, Sez. I n. 16789 del 8.4.2008, rv 240121). Nel caso in esame i contatti risultano frequenti e con più soggetti, la cui condizione di pregiudicati, proprio in rapporto alla continuità della frequentazione, è stata ritenuta nota all'attuale ricorrente.

La doglianza, pertanto, tende a sollecitare una - non consentita - rivalutazione del fatto storico in sede di legittimità. 3.2 Quanto alla negazione della causa di non punibilità correlata alla particolare tenuità del fatto, va rilevato che il pregresso accertamento della condizione soggettiva di pericolosità - presupposto della applicazione della misura di prevenzione - è alla base di una constatazione di una tendenza alla inosservanza delle prescrizioni imposte, tale da inibire la considerazione di particolare tenuità dell'offesa, come ritenuto in sede di merito.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 13 maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Raffaello