Ordinanza — n. 38265/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TROIA SALVATORE nato a PALERMO il 26/08/1960 avverso la sentenza del 01/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; P-rt I IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 1 ottobre 2020 la Corte di Appello di Palermo ha confermato la decisione di primo grado, affermativa di penale responsabilità, nei confronti di Troia Salvatore. I giudizi di merito hanno avuto ad oggetto la violazione delle prescrizioni correlate alla sottoposizione a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (art. 75 comma 2 d.lgs. n.159/2011), in particolare il divieto di allontanarsi dal comune di residenza -Villabate- senza l'autorizzazione del giudice.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 75 comma 2 d.lgs. n.159/2011, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38265/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con sentenza emessa in data 1 ottobre 2020 la Corte di Appello di Palermo ha confermato la decisione di primo grado, affermativa di penale responsabilità, nei confronti di Troia Salvatore. I giudizi di merito hanno avuto ad oggetto la violazione delle prescrizioni correlate alla sottoposizione a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (art. 75 comma 2 d.lgs. n.159/2011), in particolare il divieto di allontanarsi dal comune di residenza -Villabate- senza l'autorizzazione del giudice.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TROIA SALVATORE nato a PALERMO il 26/08/1960 avverso la sentenza del 01/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; P-rt I IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 1 ottobre 2020 la Corte di Appello di Palermo ha confermato la decisione di primo grado, affermativa di penale responsabilità, nei confronti di Troia Salvatore. I giudizi di merito hanno avuto ad oggetto la violazione delle prescrizioni correlate alla sottoposizione a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (art. 75 comma 2 d.lgs. n.159/2011), in particolare il divieto di allontanarsi dal comune di residenza -Villabate- senza l'autorizzazione del giudice.
Il ricorrente, infatti, veniva riconosciuto - in data 29 marzo 2013 - da un appartenente alle forze dell'ordine (che conosceva il sottoposto alla misura per pregresse attività di indagine) nel territorio di Palermo all'interno di un centro commerciale, da cui, poi, si defilava. La pena è stata determinata in quella di anni uno di reclusione.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Troia Salvatore, deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 530, comma 2, e 192 cod. proc. pen. . Il ricorso censura il debole impianto accusatorio; non si è raggiunta la certezza riguardo il riconoscimento del ricorrente da parte del verbalizzante Caldareri, quel giorno fuori servizio, il quale, infatti, né provvide ad arrestarlo o fermarlo né redasse immediatamente l'annotazione di p.g. -cosa compiuta ben cinque giorni dopo rispetto ai fatti-. Non sono riscontrabili nemmeno gli orari dei presunti controlli effettuati dopo l'accaduto, dato che non vi è agli atti alcun brogliaccio di servizio.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità. 3.1 A fronte di motivazione del tutto congrua, nell'ambito della quale si è valutata l'attendibilità del teste di polizia giudiziaria e la totale assenza di riscontri alla versione difensiva, si ripropongono temi in fatto, non scrutinabili da questa Corte di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..I
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 13 maggio 2021 Il Consigliere estensore Il President