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Ordinanza — n. 38260/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to late introduction of minor fact argument violating procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38260/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Antonino Grasso inadmissible for proposing grounds not permitted by law. Grasso argued that the lower courts failed to evaluate a specific cause of non-punishment regarding the minor nature of his unauthorized departure from a mandatory residence order. The court rejected this because the argument of particular triviality was not raised in the second instance or through supplementary motions, violating procedural timelines.

Regesto Legislator

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Art. 606 co.3 cod. proc. pen.; Art. 131 bis cod. pen.: A cause of non-punishment based on the particular triviality of the fact cannot be raised for the first time in a cassation appeal if it was not examined in the second instance or introduced via supplementary requests.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility cause of non-punishment particular triviality of fact mandatory residence order procedural timeline violation soggiorno illegale revoca del permesso di dimora durata minima di soggiorno

Disposizioni normative citate

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Art. 606 co.3 cod. proc. pen.
Art. 131 bis cod. pen.
Art. 75 co.2 d.lgs. n.159 del 2011
Con tali sentenze di merito è stata affermata la penale responsabilità di Grasso Antonino in relazione ad una condotta penalmente sanzionata ai sensi dell'art. 75 co.2 d.lgs.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. II n. 21465 del 20.3.2019, rv 275782
Sez. II n. 21465 del 20.3.2019, rv 275782).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRASSO ANTONINO nato a BARI il 01/08/1987 avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 11 novembre 2020 la Corte di Appello di Bari ha confermato, nei confronti di Grasso Antonino, la decisione emessa in primo grado dal Tribunale di Bari, riformandola limitatamente al trattamento sanzionatorio. Con tali sentenze di merito è stata affermata la penale responsabilità di Grasso Antonino in relazione ad una condotta penalmente sanzionata ai sensi dell'art. 75 co.2 d.lgs. n.159 del 2011, per essersi allontanato ingiustificatamente dal luogo di soggiorno obbligato (Bari), essendo stato sorpreso in un centro commerciale sito in Mola di Bari. La pena inflitta, preso atto della parziale rinuncia ai motivi di appello e previa concessione delle attenuanti generiche, è quella di mesi sei di reclusione.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, Grasso Antonino, deducendo erronea applicazione di legge in riferimento alla omessa valutazione della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. . Si evidenzia che la condotta non è stata di per sé allarmante ed ha rappresentato un fatto isolato, tanto è vero che, in primo grado, era stata esclusa la contestata recidiva.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, ai sensi dell'art.606 co.3 cod.proc.pen. . Ed invero il tema della particolare tenuità del fatto, non introdotto - neanche in sede di motivi aggiunti o mediante richiesta in sede di trattazione - in secondo grado (pur essendo vigente la norma regolatrice) non può essere per la prima volta sollevato in sede di legittimità (v. Sez. II n. 21465 del 20.3.2019, rv 275782). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 13 maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Raffaello Magi Enrico Giuseppe Sandrini DEPOSI