Cassation appeal dismissed as inadmissible due to filing over fifteen days after notification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed more than fifteen days after the notification of the lower court's order. The appellant, Lanza Antonino, challenged a probationary placement order by arguing errors in the application of criminal law and the reasoning regarding home confinement and control methods. The court rejected the appeal on procedural grounds, citing the excessive delay in filing, and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. c), Art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; A cassation appeal is inadmissible if filed beyond the fifteen-day statutory period following the notification of the contested decision.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANZA ANTONINO nato a PATTI il 15/01/1953 avverso l'ordinanza del 18/12/2019 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO Eto avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza deliberata il 18 dicembre 2019 e depositata il successivo 19 dicembre il Tribunale di sorveglianza di Milano ha disposto la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale nei confronti di Lanza Antonino, con decorrenza dal 10 gennaio 2020.
2. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, Lanza Antonino deducendo erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione ad alcuni punti previsti nel decreto allegato alla ordinanza citata -prescrizione della permanenza in casa e modalità dei controlli-.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 591, comma 1, lett. c), e 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., perché proposto tardivamente, ben oltre il termine di quindici giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato, che risale a! 31 dicembre 2019, mentre l'impugnazione risulta presentata il 28 dicembre 2020. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 13 maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Raffaello M