Cassation appeal dismissed for withdrawal; appellant renounced appeal, court ordered costs and fine under procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant, Minchillo Antonio, initially filed a cassation appeal against a second-instance sentence reducing his prison term for weapons offenses but subsequently withdrew the appeal on January 13, 2021. The court declared the withdrawal effective, rendering the appeal inadmissible and ordering the appellant to pay procedural costs. Consequently, the court imposed a monetary fine of five hundred euros on the appellant in accordance with the relevant procedural code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.: The withdrawal of a cassation appeal renders it inadmissible, subjecting the appellant to the payment of procedural costs and a monetary fine if the withdrawal is not justified by specific grounds.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINCHILLO ANTONIO nato a TORREMAGGIORE il 13/06/1984 avverso la sentenza del 29/05/2020 della CORTE APPELLO di BARI Slato avviso alle parRi";) udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; -^ IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 29 maggio 2020 la Corte di Appello di Bari, in riforma della decisione di primo grado, ha ridotto ad anni due, mesi quattro e giorni venti di reclusione ed euro 10.000 di multa la pena inflitta a Minchillo Antonio per i reati in tema di porto e detenzione di armi oggetto di contestazione, commessi in data 4 giugno 2019, in concorso.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, Minchillo Antonio, deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.
3. Con atto del 13 gennaio 2021 Minchillo Antonio ha successivamente rinunziato al proposto ricorso. La rinunzia determina la inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro cinquecento, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 13 maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente