Cassation appeal dismissed as inadmissible because it was filed personally by the convicted person after the 2017 law change.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal filed by De Marco Aldo inadmissible de plano. The appeal was submitted personally by the convicted individual, which is prohibited under the law effective since August 3, 2017. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine of three thousand euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610 comma 5bis cod. proc. pen.; Art. 571 comma 1 and 613 comma 1 cod. proc. pen.: Appeals in criminal matters filed personally by the convicted person after the legislative change of August 3, 2017, are inadmissible and must be submitted by a registered defender.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MARCO ALDO nato a SAN LORENZO DEL VALLO il 26/02/1970 avverso l'ordinanza del 02/12/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONA Elato avviso alle p—a7:— q udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso in esame è stato proposto personalmente dall'interessato De Marco Aldo. Sia il provvedimento impugnato (del 2 dicembre 2020) che il ricorso (del 28 dicembre 2020) sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n.103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.;
Sez. U. 21.12.2017, Aiello). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610 comma 5bis cod.proc.pen., introdotto dalla medesima legge n.103 del 2017. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 13 maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Ra