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Ordinanza — n. 38248/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38248/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38248/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRANITI VINCENZO nato a BAGHERIA il 08/01/1965 avverso la sentenza del 10/02/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Graniti Vincenzo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 10 febbraio 2020 che, in parziale riforma della sentenza emessa il 1 marzo 2018 dal Tribunale di Palermo, lo ha condannato alla pena di un anno di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, in ordine al reato (sub capo a), accertato l'8 maggio 2013 a seguito di perquisizione, di detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo, ai sensi degli artt. 2 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895.

Regesto Legislator

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art. 697 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38248/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente, a mezzo del difensore, lamenta vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 2 e 4 legge n. 895 del 1967, perché la Corte territoriale non avrebbe accertato i fondamentali presupposti della materiale ed effettiva detenzione delle armi in questione e dell'esclusivo ed indisturbato possesso delle stesse, fondando il proprio convincimento su mere presunzioni quali la qualità di erede del ricorrente e il possesso delle chiavi dell'armadietto. L'immobile ove erano custodite le armi era caduto in successione e il Graniti non era l'unico soggetto ad averne la materiale disponibilità.

Parole chiave

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violazioni della legge sulle armi responsabilità parentale arma personale diritti degli eredi responsabilità del successore detentore del pegno

Disposizioni normative citate

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art. 697 cod. pen
Con dichiarazione di non doversi ulteriormente procedere relativamente al reato contestato al capo sub b) -violazione dell'art. 697 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRANITI VINCENZO nato a BAGHERIA il 08/01/1965 avverso la sentenza del 10/02/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; IN FATTO E IN DIRITTO 1. Graniti Vincenzo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 10 febbraio 2020 che, in parziale riforma della sentenza emessa il 1 marzo 2018 dal Tribunale di Palermo, lo ha condannato alla pena di un anno di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, in ordine al reato (sub capo a), accertato l'8 maggio 2013 a seguito di perquisizione, di detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo, ai sensi degli artt. 2 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895.

Con dichiarazione di non doversi ulteriormente procedere relativamente al reato contestato al capo sub b) -violazione dell'art. 697 cod. pen. per aver detenuto, nello stesso luogo e senza farne denuncia all'autorità, munizioni appropriate per il caricamento delle armi di cui al capo a)- in quanto estinto per prescrizione. In sintesi, il Graniti secondo le decisioni di merito - aveva illegalmente detenuto, in un armadietto posto all'interno di un magazzino sito in Bagheria, una pistola semiautomatica Beretta cal. 7,65 ed una rivoltella cal. 38, appartenenti al defunto padre (morto nel 1998), senza aver presentato, nel corso di quindici anni, all'autorità di pubblica sicurezza la relativa denuncia.

2. Il ricorrente, a mezzo del difensore, lamenta vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 2 e 4 legge n. 895 del 1967, perché la Corte territoriale non avrebbe accertato i fondamentali presupposti della materiale ed effettiva detenzione delle armi in questione e dell'esclusivo ed indisturbato possesso delle stesse, fondando il proprio convincimento su mere presunzioni quali la qualità di erede del ricorrente e il possesso delle chiavi dell'armadietto. L'immobile ove erano custodite le armi era caduto in successione e il Graniti non era l'unico soggetto ad averne la materiale disponibilità.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi addotti, tesi peraltro a sollecitare una - non consentita - rivalutazione in fatto. 3.1 Ed invero con l'atto di ricorso si riprongono temi valutativi - circa la correttezza delle inferenze logiche che hanno portato alla attribuzione al Graniti delle disponibilità materiale delle due armi - cui è stata fornita coerente risposta nella decisione impugnata. Ed invero la disponibilità materiale del locale è indiscussa e la possibile fruizione del medesimo da parte di altri congiunti non è di ostacolo alla affermazione di responsabilità, così come affermato in sede di merito.

Ciò perché il Graniti era in possesso della specifica chiave dell'armadietto che fungeva da luogo di deposito delle armi, il che rende del tutto congrua la deduzione cui si è pervenuti in sede di merito, considerando il buono stato di manutenzione delle armi e la distanza temporale intercorsa tra il decesso del genitore ed il rinvenimento (pari a circa quindici anni). L'assenza di vizi logici nel ragionamento seguto in sede di merito rende meramente rivalutativo il profilo di critica, con correlata ;inammissibilità del ricorso. 3.2 Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 13 maggio 2021 Il Consigliere e