Ordinanza — n. 38246/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: URGO SISTO SALVATORE nato a TORRE ANNUNZIATA il 17/05/1982 trasmessa dal TRIBUNALE di BOLOGNA con ordinanza del 22/03/2021 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI; RILEVATO IN FATTO - che con atto del 13 marzo 2021, URGO SISTO SALVATORE ha chiesto, nella parte che qui rileva, la rimessione del procedimento a suo carico in corso dinanzi al Tribunale di Bologna;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 38246/2021 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: URGO SISTO SALVATORE nato a TORRE ANNUNZIATA il 17/05/1982 trasmessa dal TRIBUNALE di BOLOGNA con ordinanza del 22/03/2021 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI; RILEVATO IN FATTO - che con atto del 13 marzo 2021, URGO SISTO SALVATORE ha chiesto, nella parte che qui rileva, la rimessione del procedimento a suo carico in corso dinanzi al Tribunale di Bologna;
Testo completo
seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: URGO SISTO SALVATORE nato a TORRE ANNUNZIATA il 17/05/1982 trasmessa dal TRIBUNALE di BOLOGNA con ordinanza del 22/03/2021 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI; RILEVATO IN FATTO - che con atto del 13 marzo 2021, URGO SISTO SALVATORE ha chiesto, nella parte che qui rileva, la rimessione del procedimento a suo carico in corso dinanzi al Tribunale di Bologna;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che la richiesta va dichiarata inammissibile, oltre che per la genericità delle deduzioni, anche perché l'istanza di rimessione del procedimento deve ex art. 46, comma 1, cod. proc. pen., a pena di inammissibilità, essere notificata entro sette giorni a cura del richiedente alle altre parti, tra le quali, all'evidenza rientra anche il Pubblico Ministero. Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, la notifica alle altre parti della richiesta di rimessione del processo costituisce una condizione indefettibile di ammissibilità della stessa, che non ammette equipollenti, sicché, in mancanza di essa, l'istanza deve dichiararsi inammissibile, anche laddove sia stata depositata in udienza (ex multis, Sez. 2, n. 45333 del 28/10/2015, Di Napoli, Rv. 264960;
Sez. 1, sent. n. 12421 del 12/01/2001, Savio, 218403; Sez. U, n. 6925 del 12/05/1995, Romanelli, Rv. 201300); - che nel caso di specie non vi è prova dell'avvenuta notifica alle altre parti; - che l'inammissibilità della richiesta comporta, a norma dell'articolo 48, comma 6, cod. proc. pen., la condanna dell'istante al pagamento delle spese processuali ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di €3.000,00 (tremila). Invero, in tema di rimessione del processo, se la Corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile la relativa richiesta, deve condannare l'imputato che l'ha proposta al pagamento delle spese processuali, in applicazione del principio generale espresso nella disposizione di cui all'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., che si applica a tutti i giudizi, principali o incidentali, dinanzi alla giudice di legittimità (Sez. 5, n. 33226 del 16/04/2019, Urgo Sisto Salvatore, Rv. 27692901;
Sez. 5, n. 49692 del 04/10/2017, C, Rv. 27143801; Sez. 2, n. 2286 del 13/10/2015, Casamonica, Rv. 26577401, proprio in un caso di istanza non notificata; Sez. 1, n. 944 del 09/02/2000, Tiani, Rv. 21600601; Sez. 1, n. 4633 del 15/07/1996, Argenti ed altri, Rv. 20558701; in senso contrario, Sez. 2, n. 15480 del 21/02/2017, Carrella e altri, Rv. 26996901);
P.Q.M.
dichiara inammissibile la richiesta e condanna il richiedente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Così deciso I Roma, il 11 maggio 2021 Il consi st