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Ordinanza — n. 38243/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38243/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38243/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTEBELLO ALESSANDRO nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 15/10/1990 avverso la sentenza del 28/01/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI; Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale MONTEBELLO ALESSANDRO era stato condannato per reati di furto, violazione di domicilio e dichiarazioni mendacì sulle proprie generalità. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile. Il motivo proposto è del tutto generico e per questo manchevole dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 38243/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile. Il motivo proposto è del tutto generico e per questo manchevole dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina pagamento dell'ammenda altri reati perseguimento penale per truffa licenziamento per furto alleggerimento della pena
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTEBELLO ALESSANDRO nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 15/10/1990 avverso la sentenza del 28/01/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale MONTEBELLO ALESSANDRO era stato condannato per reati di furto, violazione di domicilio e dichiarazioni mendacì sulle proprie generalità. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile. Il motivo proposto è del tutto generico e per questo manchevole dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione della genericità del ricorso, si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso • Roma, il 11 maggio 2021 Il consigli stensore Il Presid