Cassation appeal dismissed as inadmissible due to improper signature and non-justiciable grounds regarding settled plea agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was signed solely by the defendant and raised grounds not permitted under the law. The defendant argued for review of the plea agreement terms, but the court held that only specific issues like the formation of will or public prosecutor's consent are justiciable. Consequently, complaints regarding waived defenses or the specific penalty amount were rejected as non-appealable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals against plea agreements in second instance are admissible only for defects in the parties' will, prosecutor's consent, or divergent content, excluding grounds on waived defenses or the precise penalty calculation.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HODO DONATELA nato il 04/10/1994 avverso la sentenza del 16/07/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAèto avviso alle pai-Ti3 udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Venezia -per quanto rileva in questa sede- ha, su richiesta delle parti formulata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., applicato a HODO DONATELA la pena concordata con il Procuratore Generale. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata. Il ricorso è inammissibile sia perché è stato sottoscritto solo dalla imputata, sia perché la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. non è ricorribile in cassazione per i motivi dedotti dalla difesa.
Invero, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione della genericità del ricorso, si stima equo determinare in euro 4000,00. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così d so i Roma, il 11 maggio 2021 Il cons liere tensore Il Pr