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Ordinanza — n. 38237/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds and improper evidence re-evaluation in stalking case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38237/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a re-evaluation of evidence and alleged violations regarding liability assertions in a stalking conviction. The court rejected these claims because the arguments were too generic to link to the contested decision and sought to re-evaluate facts, which is prohibited in cassation proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals must specifically correlate arguments with the contested decision; generic complaints or requests to re-evaluate evidence are inadmissible in cassation.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds of appeal evidence re-evaluation prohibition stalking conviction appeal procedural costs award verosimiglianza della persecuzione accertamento insufficiente dei fatti difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIARDINA LUCIO nato a San Giorgio Ionico il 11/02/1955 avverso la sentenza del 03/04/2019 della CORTE APPELLO gEZ.DIST. di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale GIARDINA LUCIO era stato condannato per il reato di atti persecutori. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla affermazione di responsabilità e alla valutazione delle prove. Il ricorso è inammissibile. I motivi proposti sono del tutto generici e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.

Peraltro, le censure difensive sono versate in fatto e finalizzate alla rivalutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione della genericità del ricorso, si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2021 Il consigli nsore Il