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Sentenza — n. 38235/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 38235/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 38235/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LAZZARI CARLO nato a FORLI' il 09/11/1952 avverso la sentenza del 10/09/2018 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI; La sentenza impugnata ha - per quanto qui ancora rileva- confermato la pronunzia di primo grado con la quale LAZZARI CARLO era stato condannato per il reato di cui all'art. 218 legge fallimentare. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e correlati vizi motivazionali in ordine alla affermazione di responsabilità. Va emessa sentenza di annullamento senza rinvio perché il reato ascritto è estinto per intervenuta prescrizione. Non sussistono elementi per pervenire al proscioglimento dell'imputata con formula più favorevole ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., comportando l'eventuale giudizio di fondatezza dei vizi denunciati un eventuale rinvio al giudice di merito, precluso dall'intervenuta prescrizione del reato. P. Q. M. La Corte annulla la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione. Così deciso in Roma, il 11 maggi

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 38235/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 218 legge fallimentare. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e correlati vizi motivazionali in ordine alla affermazione di responsabilità. Va emessa sentenza di annullamento senza rinvio perché il reato ascritto è estinto per intervenuta prescrizione. Non sussistono elementi per pervenire al proscioglimento dell'imputata con formula più favorevole ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., comportando l'eventuale giudizio di fondatezza dei vizi denunciati un eventuale rinvio al giudice di merito, precluso dall'intervenuta prescrizione del reato. P. Q. M. La Corte annulla la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione. Così deciso in Roma, il 11 maggi

Parole chiave

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cattiva gestione bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie sanzioni pecuniarie responsabilità dell'amministratore crisi finanziaria
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LAZZARI CARLO nato a FORLI' il 09/11/1952 avverso la sentenza del 10/09/2018 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La sentenza impugnata ha - per quanto qui ancora rileva- confermato la pronunzia di primo grado con la quale LAZZARI CARLO era stato condannato per il reato di cui all'art. 218 legge fallimentare. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e correlati vizi motivazionali in ordine alla affermazione di responsabilità. Va emessa sentenza di annullamento senza rinvio perché il reato ascritto è estinto per intervenuta prescrizione. Non sussistono elementi per pervenire al proscioglimento dell'imputata con formula più favorevole ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., comportando l'eventuale giudizio di fondatezza dei vizi denunciati un eventuale rinvio al giudice di merito, precluso dall'intervenuta prescrizione del reato. P. Q. M. La Corte annulla la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione. Così deciso in Roma, il 11 maggi