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Ordinanza — n. 38234/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for generic grounds and refusal of evidence re-evaluation in aggravated assault case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38234/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by Andrea ALO and Luigino MANDARINO inadmissible due to generic grounds lacking specific argumentation. The defendants challenged the lower court's finding of responsibility for aggravated assault, arguing for a re-evaluation of evidence, which is prohibited at the appellate stage. Consequently, the court rejected the civil party's request for fee reimbursement because their written submissions did not contribute to the decision.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 610, n. 1 c.p.p.: Appeals must cite specific grounds linking the contested decision to the appeal; generic complaints or requests for evidence re-evaluation are inadmissible, and civil parties are not entitled to fee reimbursement if their submissions were irrelevant.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Inadmissible Appeal Generic Grounds Evidence Re-evaluation Spese Processuali motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 610, n. 1 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, Ordinanza n. 5466 del 28/01/2004 Rv. 226716
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ALO ANDREA nato a PAOLA il 26/08/1992 MANDARINO LUIGINO nato a PAOLA il 21/07/1986 avverso la sentenza del 21/09/2018 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte territoriale ha - per quanto ancora qui rileva- confermato l'affermazione di responsabilità di ALO' ANDREA e MANDARINO LUIGINO per il reato di lesioni aggravate. Avverso l'indicata sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla affermazione di responsabilità e alla valutazione della prova. Il difensore della parte civile ha depositato conclusioni scritte e nota spese. Il ricorso è inammissibile. I motivi proposti sono del tutto generici e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.

Le censure, peraltro, sono versate in fatto e finalizzate a una rivalutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione della genericità del ricorso, si stima equo determinare in euro 3000,00. Va invece rigettata l'istanza della parte civile di rifusione in suo favore delle spese sostenute. Invero, il contenuto della memoria a firma del difensore non ha apportato alcun specifico contributo alla decisione; e, in proposito, va rammentato che nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, ne va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché la stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi (Sez.

U, Ordinanza n. 5466 del 28/01/2004 Rv. 226716) P. Q. M. La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Nulla per (e spese di parte civile. Così dec' o in Roma, il 11 maggio 2021 Il consig ere e..tensore