Ordinanza — n. 38232/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile GIAMMARINO ANTONIO nato a PESCARA il 05/04/1954 nel procedimento a carico di: DI MASCIO LUANA nato a SPOLTORE il 15/11/1958 DI SANTE ENZO nato a PESCARA il 15/12/1953 avverso la sentenza del 23/04/2019 del TRIBUNALE di PESCARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICC01..).,,
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 38232/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza impugnata il Tribunale di Pescara ha confermato la pronunzia con la quale DI MASCIO LUANA e DI SANTE ENZO erano stati assolti dal reato di minacce. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione la parte civile GIAMMARINO ANTONIO, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali. Il ricorso è inammissibile. I motivi proposti sono del tutto generici e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile GIAMMARINO ANTONIO nato a PESCARA il 05/04/1954 nel procedimento a carico di: DI MASCIO LUANA nato a SPOLTORE il 15/11/1958 DI SANTE ENZO nato a PESCARA il 15/12/1953 avverso la sentenza del 23/04/2019 del TRIBUNALE di PESCARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICC01..).,,
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Pescara ha confermato la pronunzia con la quale DI MASCIO LUANA e DI SANTE ENZO erano stati assolti dal reato di minacce. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione la parte civile GIAMMARINO ANTONIO, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali. Il ricorso è inammissibile. I motivi proposti sono del tutto generici e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.
Le censure, peraltro, sono anche manifestamente infondate, giacché correttamente il Tribunale ha ritenuto insussistente l'efficacia intimidatoria della frase "tu non sai chi sono io", tenuto conto del contesto nella quale è stata pronunziata. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione della genericità del ricorso, si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma dì tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così d Roma, il 11 maggio 2021 Il cons stensore