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Sentenza — n. 38230/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 38230/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 38230/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PIGNATARO ANNUNZIATO nato a VACCARIZZO ALBANESE il 28/12/1972 avverso la sentenza del 27/02/2014 del TRIBUNALE di MODENAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI; Con la sentenza impugnata il Tribunale di Modena ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale PIGNATARO ANNUNZIATO era stato ritenuto responsabile dei reati di ingiuria e diffamazione. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, chiedendo la declaratoria di estinzione dei reati per intervenuta remissione di querela e contestuale accettazione. La sentenza impugnata deve essere annullata perché il reato di ingiuria è stato depenalizzato per effetto dell'art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n.

Regesto Legislator

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art. 612 cod. pen; Sentenza — n. 38230/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, chiedendo la declaratoria di estinzione dei reati per intervenuta remissione di querela e contestuale accettazione. La sentenza impugnata deve essere annullata perché il reato di ingiuria è stato depenalizzato per effetto dell'art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n.

Parole chiave

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ingiuria perseguimento penale per diffamazione accusa gravi addebiti penali azione civile denuncia mendace

Disposizioni normative citate

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art. 612 cod. pen
annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al fatto di ingiurie perché non è previsto dalla legge come reato e al reato di cui all'art. 612 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PIGNATARO ANNUNZIATO nato a VACCARIZZO ALBANESE il 28/12/1972 avverso la sentenza del 27/02/2014 del TRIBUNALE di MODENAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Modena ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale PIGNATARO ANNUNZIATO era stato ritenuto responsabile dei reati di ingiuria e diffamazione. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, chiedendo la declaratoria di estinzione dei reati per intervenuta remissione di querela e contestuale accettazione. La sentenza impugnata deve essere annullata perché il reato di ingiuria è stato depenalizzato per effetto dell'art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n.

7. Va, altresì, annullata senza rinvio per intervenuta remissione di querela perché il reato di minacce è estinto. P. Q. M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al fatto di ingiurie perché non è previsto dalla legge come reato e al reato di cui all'art. 612 cod. pen. perché estinto per intervenuta remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato Pignataro Annunziato. Così deciso in Roma, il 11 maggio 2021 Il consi stensore Il Presi