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Ordinanza — n. 38228/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific correlation with appealed decision's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38228/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were entirely generic and failed to establish a specific correlation with the reasoning of the lower court's decision. The appellant's arguments merely reiterated those presented during the appellate proceedings without addressing the specific legal basis used by the court below. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised are generic and fail to demonstrate a specific correlation between the arguments presented and the reasoning of the contested decision.

Parole chiave

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generic appeal grounds lack of correlation inadmissible cassation reiteration of arguments procedural costs minaccia nel diritto penale motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VOLLARO ANTONIO nato a PORTICI il 05/07/1965 avverso la sentenza del 17/01/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale VOLLARO ANTONIO era stato condannato per il reato di minaccia aggravata. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla affermazione di responsabilità, alla mancata riqualificazione del fatto, alla esclusione della recidiva, alla aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., al mancato riconoscimento della continuazione e alla mancata applicazione dell'art. 63, comma quarto, cod. pen.

Il ricorso è inammissibile. I motivi proposti sono del tutto generici e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. In effetti le censure proposte con il ricorso sono pedissequamente reiterative di quelle oggetto dell'atto di appello e su di esse v'è congrua e logica motivazione. Quanto alla recidiva, poi, va rilevato che il motivo di appello era generico. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione della genericità del ricorso, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così Roma, il 14 maggio 2021 Il con igliere stensore Il Pre