Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific legal correlation with the appealed decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the arguments presented by the appellant. The appellant, convicted of the crime of public intoxication, challenged the denial of generic mitigating circumstances without specifying how the lower court's reasoning contradicted his claims. The court ruled that such vague submissions fail to establish the necessary legal correlation required for admissibility, resulting in the dismissal of the appeal and an order to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are entirely generic and fail to demonstrate a specific correlation between the reasons advanced by the appellant and the reasoning of the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ECHETOUI AZIZ nato a SETAT BRU3( MAROCCO) il 09/08/1991 avverso la sentenza del 05/12/2018 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Genova ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale ECHETOUI AZIZ era stato condannato per il reato di cui all'art. 522 cod. pen. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al diniego delle attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. Il motivo proposto è del tutto generico e per questo manchevole dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione della genericità del ricorso, si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deci a in Roma, il 14.maggio 2021