Criminal appeal dismissed as inadmissible for being personal, violating Art. 613 CPP; fine imposed.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the appeal inadmissible because it was filed personally by the defendant, violating Article 613 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued this violated constitutional rights and the European Convention on Human Rights, but the Court held that requiring legal representation does not limit defensive faculties. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was fined €4,000 for the procedural violation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 c.p.p.; Art. 24, 111 Cost.; Art. 6 CEDU: The requirement for legal representation in cassation appeals does not violate constitutional or international rights, as it does not limit the accused's defensive faculties and remains within legislative discretion.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAMUNNI STEFANO nato a CASTELLANA GROTTE il 26/12/1963 avverso la sentenza del 17/01/2019 della CORTE APPELLO di TORINO Elàto avviso alle pa7ti3 udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI; RILEVATO IN FATTO - che RAMUNNI STEFANO ha proposto ricorso personale avverso la sentenza indicata in epigrafe;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto è personale e quindi proposto in violazione del disposto dell'art. 613 cod. proc. pen.; - che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 27201101); - che, comunque, le censure proposte con l'atto di ricorso sono generiche; - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro quattromila; P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deci orna, il 11 maggio 2021 Il consig ere est n