Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific proof correlation and inadmissible for evidence re-evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Profetta Giuseppe inadmissible due to generic grounds failing to specify the correlation between the contested decision and the appeal's arguments. The appellant argued violations regarding evidence evaluation and the objective elements of the crime under Article 582 of the Penal Code, but the Court noted these claims were merely repetitive of the second-instance judgment. Consequently, the appeal was rejected because it sought a re-evaluation of evidence, which is not permitted in a legality review proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 582 c.p.: A cassation appeal is inadmissible if its grounds are generic and fail to indicate the correlation between the contested decision and the appeal's arguments, or if they seek a re-evaluation of evidence not permitted in a legality review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROFETTO GIUSEPPA nato a SCICLI il 18/01/1940 avverso la sentenza del 13/02/2018 del TRIBUNALE di GORIZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Gorizia ha - per quanto ancora qui di interesse- confermato la pronunzia di primo grado con la quale PROFETTO GIUSEPPA era stata condannata per i reati di lesioni e minacce. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla valutazione delle prove, all'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 582 cod. pen. e alla sussistenza del reato di minacce. Il ricorso è inammissibile. I motivi proposti sono del tutto generici e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.
In effetti le censure proposte con il ricorso sono pedissequamente reiterative di quelle oggetto dell'atto di appello e su di esse v'è congrua, logica e corretta motivazione. Inoltre, va evidenziato che le censure risultano versate in fatto e finalizzate a una rivalutazione delle prove non consentita in sede di legittimità. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione della genericità del ricorso, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. y Così deciso,Th Rima, il 11 maggio 2021 Il consigli/e est nsore Il Presidente Grazí