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Ordinanza — n. 38220/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for tardiness; appeal against acquittal filed after strict 30-day limit expired.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38220/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil party's appeal inadmissible due to procedural tardiness. The appellant challenged the lower court's dismissal of an appeal against an acquittal, arguing a violation of legal time limits. The court ruled that the appeal was untimely because the peace court's judgment was deposited after the mandatory fifteen-day period, triggering a strict thirty-day window that had already expired.

Regesto Legislator

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Art. 544, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 548, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 32 D.Lgs. n. 274/2000: When a peace court's judgment is deposited after the fifteen-day statutory period, the thirty-day appeal period begins from the fifteenth day, rendering any subsequent appeal time-barred regardless of actual notification dates.

Parole chiave

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procedural tardiness peace court judgment appeal time limits criminal procedure code statutory deadlines inadmissible appeal deposit timing eccezioni processuali tardive

Disposizioni normative citate

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Art. 544, comma 2, cod. proc. pen.
274 del 2000 - per la quale, il giudice di pace deve depositare la motivazione entro 15 giorni qualora non la detti a verbale - implica che quest'ultimo non può autoassegnarsi un termine diverso e maggiore, in quanto trattasi di disposizione che riveste carattere derogatorio rispetto all'art. 544 cod.
Art. 548, comma 2, cod. proc. pen.
Art. 32 D.Lgs. n. 274 del 2000
(In motivazione, la Corte ha evidenziato che la previsione di cui all'art. 32 D.Lgs.
art. 544 cod. proc. pen
274 del 2000 - per la quale, il giudice di pace deve depositare la motivazione entro 15 giorni qualora non la detti a verbale - implica che quest'ultimo non può autoassegnarsi un termine diverso e maggiore, in quanto trattasi di disposizione che riveste carattere derogatorio rispetto all'art. 544 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Sentenza n. 26751 del 29/01/2016
che prevede l'estensione delle norme del codice di rito nei procedimenti dinanzi al giudice di pace a meno che non sia diversamente stabilito) (Sez. 5, Sentenza n. 26751 del 29/01/2016, Rv.
n. 9832 del 2014
267216; in senso conforme, n. 9832 del 2014 rv.
n. 39217 del 2015
262737 - 01, n. 39217 del 2015 rv.
n. 43487 del 2015
264687 - 01, n. 43487 del 2015 rv.
n. 46816 del 2015
264925 - 01, n. 46816 del 2015 rv.
n. 50118 del 2015
265688 - 01, n. 50118 del 2015 rv.
n. 1116 del 2016
265672 - 01, n. 1116 del 2016 rv.
n. 8637 del 2016
266095 - 01, n. 8637 del 2016 rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile VISINTIN ADALBERTO nato a FOGLIANO REDIPUGLIA il 27/05/1938 nel procedimento a carico di: SAMUELE NICOLA nato a GORIZIA il 11/05/1930 avverso la sentenza del 12/02/2018 del TRIBUNALE di GORIZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Gorizia ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto dalla parte civile VISINTIN ADALBERTO avverso la sentenza del Giudice di Pace di Monfalcone del 29 novembre 2012, con la quale SAMUELE NICOLA era stato assolto dal reato di lesioni. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione la suddetta parte civile, a mezzo del difensore munito di procura speciale, denunziando violazione di legge in relazione alla dichiarazione di tardività dell'appello.

2. Il ricorso è inammissibile. In tema di impugnazioni, la sentenza depositata dal giudice di pace oltre il quindicesimo giorno deve ritenersi fuori termine anche quando il deposito avviene entro il maggior termine indicato nel dispositivo, con la conseguenza che, in tal caso, il termine per impugnare è quello di giorni trenta, decorrenti, per le parti presenti, dal quindicesimo giorno successivo all'emissione della sentenza e, per le parti non presenti e, comunque, nel caso di deposito della sentenza oltre il quindicesimo giorno, dalla data in cui è avvenuta la notificazione dell'avviso di deposito ai sensi dell'art. 548, comma secondo, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che la previsione di cui all'art. 32 D.Lgs. n. 274 del 2000 - per la quale, il giudice di pace deve depositare la motivazione entro 15 giorni qualora non la detti a verbale - implica che quest'ultimo non può autoassegnarsi un termine diverso e maggiore, in quanto trattasi di disposizione che riveste carattere derogatorio rispetto all'art. 544 cod. proc. pen. di talchè non può trovare applicazione l'art. 2 del citato D.Lgs. che prevede l'estensione delle norme del codice di rito nei procedimenti dinanzi al giudice di pace a meno che non sia diversamente stabilito) (Sez. 5, Sentenza n. 26751 del 29/01/2016, Rv. 267216; in senso conforme, n. 9832 del 2014 rv. 262737 - 01, n. 39217 del 2015 rv. 264687 - 01, n. 43487 del 2015 rv. 264925 - 01, n. 46816 del 2015 rv. 265688 - 01, n. 50118 del 2015 rv. 265672 - 01, n. 1116 del 2016 rv. 266095 - 01, n. 8637 del 2016 rv. 266075 - 01).

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione della genericità del ricorso, si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa d ammende. Così de so Roma, il 11 maggio 2021 Il cons