Cassation appeal dismissed as inadmissible for alleging non-existent civil sentence errors and prohibited motivation defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a first-instance acquittal by alleging material errors in civil provisions and motivation defects regarding damages, which the court found generic. The court rejected these claims because they relied on a non-existent civil sentence and invoked a type of motivation defect prohibited by Article 606, paragraph 2, of the Criminal Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 2 bis, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 2, cod. proc. pen.: Appeals alleging motivation defects are inadmissible if they seek a re-evaluation of facts or rely on non-existent civil judgments; material error corrections must be substantiated by a specific, existing civil provision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile FERRANTE COSIMO nato a SAN GIORGIO IONICO il 17/04/1946 nel procedimento a carico di: FERRANTE ANTONIO nato a BRESCIA il 15/02/1985 avverso la sentenza del 12/11/2018 del TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Taranto ha - per quanto di interesse in questa sede- assolto FERRANTE ANTONIO dal reato di lesioni volontarie in danno di FERRANTE COSIMO, così riformando la sentenza di condanna di primo grado. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore e procuratore speciale di FERRANTE COSIMO, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla valutazione della prova, chiedendo la correzione dell'errore materiale in relazione alle statuizioni civili come disposte nella sentenza di primo grado e vizi motivazionali in relazione al risarcimento dei danni.
2. Il ricorso è inammissibile. Le censure proposte, oltre ad essere generiche e a sollecitare una diversa valutazione dei fatti e delle prove, si sostanziano in una denunzia dì vizi motivazionali, non consentita ai sensi dell'art. 606, comma 2 bis, cod. proc. pen. Incomprensibili, poi, sono la richiesta di correzione di errore materiale e la denunzia di vizi motivazionali relativi alla sentenza di primo grado. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa dell mende. Così d ciso n Roma, il 14maggio 2021 Il cons li ere estensore Il Pres