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Ordinanza — n. 38217/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific legal correlation with the appealed judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38217/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were entirely generic and failed to establish a specific correlation between the arguments and the contested decision. The appellant's claims merely reiterated those made during the appellate proceedings without new factual or legal substance. Consequently, the court upheld the lower court's conviction and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are generic and do not indicate the specific legal or factual correlation between the reasons advanced and the provisions of the decision under attack.

Parole chiave

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generic appeal grounds lack of legal correlation reiteration of appellate claims inadmissibility of cassation procedural costs award danno ai denti causalità del colpo di frusta grave affezione alla salute

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
art. 583 cod. pen
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Lecce ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale EPIFANI RAFFAELE era stato condannato per il reato di lesioni volontarie aggravate ex art. 583 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Sentenza n. 4177 del 07/10/2014 Rv. 262845
Va peraltro rilevata la manifesta infondatezza delle censure relative alla sussistenza della aggravante dell'indebolimento permanente della funzione masticatoria in conseguenza della completa avulsione di due denti (tra le tante, Sez. 5, Sentenza n. 4177 del 07/10/2014 Rv. 262845).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EPIFANI RAFFAELE nato a CAMPI SALENTINA il 09/02/1964 avverso la sentenza del 28/11/2018 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Lecce ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale EPIFANI RAFFAELE era stato condannato per il reato di lesioni volontarie aggravate ex art. 583 cod. pen. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla aggravante di cui all'art. 583 cod. pen. e al trattamento sanzionatorio. Il difensore dell'imputato ha depositato memoria, con la quale si reiterano i motivi proposti e si contesta l'assegnazione del ricorso alla Settima Sezione.

Il ricorso è inammissibile. I motivi proposti sono del tutto generici e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. In effetti le censure proposte con il ricorso sono pedissequamente reiterative di quelle oggetto dell'atto di appello e su di esse v'è congrua, logica e corretta motivazione. Va peraltro rilevata la manifesta infondatezza delle censure relative alla sussistenza della aggravante dell'indebolimento permanente della funzione masticatoria in conseguenza della completa avulsione di due denti (tra le tante, Sez. 5, Sentenza n. 4177 del 07/10/2014 Rv. 262845).

Inoltre, va evidenziato che il primo motivo di ricorso è versato in fatto e finalizzato a una rivalutazione delle prove non consentita in sede di legittimità. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione della genericità del ricorso, si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deci orna, il 11 maggio 2021 Il consi nsore Il Presidente Gr li St