Cassation appeal dismissed for generic grounds and inadmissible factual re-evaluation in criminal liability case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to generic grounds lacking a specific correlation with the lower court's reasoning. The appellant challenged the confirmation of criminal liability for threats, arguing violations of law and motivational defects. The court rejected these claims because they sought a re-evaluation of evidence, which is prohibited in a legality proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is based on generic grounds failing to link arguments to the contested decision or if it requests a re-evaluation of evidence, which is excluded in legality proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIRODDI CLAUDIO nato a MURAVERA il 16/02/1976 avverso la sentenza del 05/02/2018 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte territoriale ha - per quanto ancora qui rileva- confermato l'affermazione di responsabilità di PIRODDI CLAUDIO per il reato di minacce.. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla affermazione di responsabilità e alla sussistenza del reato ascritto. Il ricorso è inammissibile. I motivi proposti sono del tutto generici e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.
Le censure, peraltro, sono anche versate in fatto e finalizzate a una rivalutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione della genericità del ricorso, si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della ca g. delle ammende.
Così de so in Roma, il 11 maggio 2021 Il co sigrere estensore Il Presiden