Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific correlation between appealed decision and appeal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Bruno Verde inadmissible due to its generic nature. The appellant challenged a second-instance conviction for the crime of false testimony, alleging violations regarding recidivism, but failed to provide specific arguments linking his claims to the contested decision. The court ruled that the grievances were merely repetitive of those already addressed in the appellate judgment, which had been adequately motivated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366, comma 1, lett. b) c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it is entirely generic and fails to establish a specific correlation between the grounds of the appeal and the provisions of the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERDE BRUNO nato a AVERSA il 13/09/1954 avverso la sentenza del 25/03/2014 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Trieste ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale VERDE BRUNO era stato condannato per il reato di cui all'art. 494 cod. pen. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla recidiva. Il ricorso è inammissibile. I motivi proposti sono del tutto generici e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.
In effetti le censure proposte con il ricorso sono pedissequamente reiterative di quelle oggetto dell'atto di appello e su di esse v'è congrua e logica motivazione. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione della genericità del ricorso, si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa - e ammende.
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