Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific correlation between appealed decision and appeal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Luca Di Nicola's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for violation of law and motivational defects regarding liability, but the court found these grounds generic. The court rejected the appeal because the criticisms merely repeated those from the appellate court without establishing a specific link to the contested decision's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p., n. 3; Art. 360 c.p.p., n. 4: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to demonstrate a specific correlation between the arguments raised in the appeal and the reasoning of the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI NICOLA LUCA nato a MILANO il 09/02/1974 avverso la sentenza del 17/01/2019 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale DI NICOLA LUCA era stato condannato per il reato di lesioni volontarie. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla affermazione di responsabilità. Il ricorso è inammissibile. I motivi proposti sono del tutto generici e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.
In effetti le censure proposte con il ricorso sono pedissequamente reiterative di quelle oggetto dell'atto di appello e su di esse v'è congrua e logica motivazione. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione della genericità del ricorso, si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Roma, il